Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti
fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il
Governo e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni
penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
Note all'art. 12:
- La direttiva 91/414/CEE pubblicata nella G.U.C.E.
19 agosto 1991, n. L 230.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1,
legge n. 59/1997).»