Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991,     concernente     i     prodotti
                            fitosanitari)

1.  Al  fine  di  pervenire  alla  piena  attuazione  della direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  recante norme in
materia  di  immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari, il
Governo  e'  delegato,  fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  violazioni  al  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  direttivi  generali  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
 
          Note all'art. 12:
              - La  direttiva  91/414/CEE  pubblicata  nella G.U.C.E.
          19 agosto 1991, n. L 230.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2001,  n.  290,  reca:  «Regolamento di semplificazione dei
          procedimenti   di   autorizzazione  alla  produzione,  alla
          immissione   in   commercio  e  alla  vendita  di  prodotti
          fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  (n. 46, allegato 1,
          legge n. 59/1997).»