Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e
delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di
"immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita' dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di
effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
Note all'art. 13:
- La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti».
- Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella
G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.