Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati
all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto
previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le
violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle
relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da
recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei
livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro
assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei
livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale
nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e
tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse
opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le
attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle
potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia
dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di
programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di
comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della
direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in
esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 14:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 ottobre 1996, n. L 257.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 febbraio 2003, n. L 41.