Art. 15. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE). 1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocita', promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza; b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attivita' di produzione e di vendita dell'energia elettrica; c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilita' sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale; d) definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire, attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione; e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori; f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu' avanzate e ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili; g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti; h) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicita' delle forniture, salvaguardando la competitivita' del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo; i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale; l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 15: - La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.