Art. 15.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che
                   abroga la direttiva 96/92/CE).

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire   conseguentemente   tutti   gli  aspetti  connessi  della
normativa   sul  sistema  elettrico  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione  e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui  secondo  i  tempi  previsti  dalla  direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni  di  trasparenza  e  di  reciprocita',  promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b)  assicurare  ai  clienti  un'informazione  chiara sulle condizioni
della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di
distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione
almeno  amministrativa  dalle  attivita'  di  produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)   promuovere   la   realizzazione  di  un  mercato  concorrenziale
dell'offerta  di  energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione  delle  fonti  e  delle aree di approvvigionamento e
della  sostenibilita'  sotto  il  profilo  ambientale,  con la chiara
identificazione   degli   obblighi   di   servizio  pubblico  imposti
nell'interesse  economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e  non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti  distorsivi  dovuti  a  ritardi  nello  sviluppo  delle  reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)  definire  indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera   concorrenza,   sono   impartiti   per   la  loro  attuazione
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e al Gestore della
rete  di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello  sviluppo  delle  interconnessioni  con altri Paesi; garantire,
attraverso   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
regolazione  unitaria  delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione,  secondo  criteri  di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e)  monitorare  il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f)  sviluppare  l'impiego  delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della  cogenerazione  attraverso  strumenti di mercato, prevedendo il
riordino  degli  interventi  esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati  su  gare  per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate  e  ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,  alla  scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza  possibilita'  di  proroghe,  di  ogni  incentivazione  per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)  definire  la  durata  delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  in  relazione  all'eliminazione di
clausole  di  preferenza  nel  rinnovo  delle concessioni, anche allo
scopo  di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla   realizzazione  da  parte  delle  stesse  imprese  di  adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e  l'economicita'  delle  forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)   promuovere  lo  sviluppo  e  la  diffusione  degli  impianti  di
produzione   di  energia  elettrica  di  potenza  inferiore  a  1  MW
attraverso  la  semplificazione  e  la  riduzione  degli  adempimenti
previsti  per  la  loro  realizzazione,  ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)  promuovere  la  penetrazione  delle imprese nazionali sui mercati
esteri  dell'energia  anche  agevolando la definizione di accordi tra
imprese  italiane  ed  estere  e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione   in  programmi  europei  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie  e  sistemi  per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse  le  tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti,  ivi  compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 15:
              - La  direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          15 luglio 2003, n. L 176.