Art. 15.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE).
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi, per dare
attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della
normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni di trasparenza e di reciprocita', promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni
della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di
distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione
almeno amministrativa dalle attivita' di produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale
dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e
della sostenibilita' sotto il profilo ambientale, con la chiara
identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti
nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della
rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire,
attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il
riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate e ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di
clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo
scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e l'economicita' delle forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW
attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti
previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati
esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra
imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove
tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse le tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 15:
- La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 luglio 2003, n. L 176.