Art. 16.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno del gas naturale e che abroga la
                         direttiva 98/30/CE)

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del  gas  naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare  attuazione  alla  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  26  giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti  tutte  le  componenti  rilevanti  del  sistema  del  gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  accrescere  la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione   di   nuove   infrastrutture   di  approvvigionamento,
trasporto   e   stoccaggio   di   gas  naturale  in  sotterraneo,  il
potenziamento  di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei  procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)  stabilire  norme  affinche'  il mercato nazionale del gas risulti
sempre  piu'  integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo  la  formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di  regole  comuni  per  l'accesso  al  sistema  del  gas  europeo, e
garantendo  effettive  condizioni  di reciprocita' nel settore con le
imprese  degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in  posizione  dominante  nei  rispettivi  mercati  nazionali,  anche
individuando   obiettive  e  non  discriminatorie  procedure  per  il
rilascio  di  autorizzazioni  o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)  prevedere  lo  sviluppo  delle  capacita'  di  stoccaggio  di gas
naturale  in  sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale  del  gas,  in  relazione  allo  sviluppo  della  domanda e
all'integrazione  dei  sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti  dello  stoccaggio  relative  alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale  del  gas  naturale  relativamente  alle  nuove  importanti
infrastrutture  e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,  e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti  di  approvvigionamento,  per  assicurarne  la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e)  promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le  imprese  operanti  nelle  attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio  e  le  imprese  operanti  nelle  attivita' di produzione,
approvvigionamento,  misura  e  commercializzazione,  promuovendo  la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)  incentivare  le  operazioni  di  aggregazione  territoriale delle
attivita'  di  distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi  di  distribuzione,  in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non  discriminatori,  prevedendo  meccanismi  che tengano conto degli
investimenti  effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione  delle  attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g)  stabilire  misure  per  lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio  di  capacita'  e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi   e   la   liquidita'   del  mercato  nazionale,  avviando  ad
operativita',  con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas,  la  borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della  prima  esperienza  di  funzionamento  del  punto  virtuale  di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia  di  indirizzo  e  valutazione  degli  investimenti  in nuove
infrastrutture  di  approvvigionamento  affinche'  gli  stessi  siano
commisurati  alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'  in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti  per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'  delle  forniture,  anche  promuovendo le attivita' di
esplorazione  e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 16:
              - La  direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          15 luglio 2003, n. L 176.