Art. 16. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE) 1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento; b) stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti sempre piu' integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocita' nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti; c) prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato; d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacita' di quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformita' alla disciplina comunitaria; e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attivita' di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attivita' di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti; f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attivita' di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attivita' delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema; g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidita' del mercato nazionale, avviando ad operativita', con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio; h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinche' gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonche' in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicita' delle forniture, anche promuovendo le attivita' di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 16: - La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.