Art. 16.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento,
trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il
potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b) stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti
sempre piu' integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e
garantendo effettive condizioni di reciprocita' nel settore con le
imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche
individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il
rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c) prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e
all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti
infrastrutture e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le imprese operanti nelle attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio e le imprese operanti nelle attivita' di produzione,
approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle
attivita' di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli
investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione delle attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio di capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi e la liquidita' del mercato nazionale, avviando ad
operativita', con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove
infrastrutture di approvvigionamento affinche' gli stessi siano
commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche' in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita' delle forniture, anche promuovendo le attivita' di
esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 16:
- La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 luglio 2003, n. L 176.