Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti
trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza per i clienti civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle stesse circostanze;
c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al
contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere
fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per
l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo tra piu' Stati;
e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di
emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga
presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la
sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 17:
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 aprile 2004, n. L 127.