Art. 17. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale) 1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilita'; b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualita' di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di altri eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze; c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo; d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra piu' Stati; e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati membri; f) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 17: - La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.