Art. 18.
(Obblighi   a   carico   dei   detentori   di  apparecchi  contenenti
policlorodifenili  e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e   diclorurati  di  cui  all'allegato,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209,  nonche'  a  carico dei soggetti autorizzati a ricevere
           detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.  Lo  smaltimento  degli  apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  216,  di  seguito  denominati:  "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)  la  dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i  trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa  tra  lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  5,  comma  4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro  le  scadenze  di  cui  al  comma  1,  a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti  da  apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano  allo  smaltimento  finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui al decreto legislativo 22
maggio  1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il  mancato  smaltimento  finale  nei  tempi  previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.  Le  comunicazioni  previste  dall'articolo  3  del citato decreto
legislativo  n.  209  del  1999  sono integrate con l'indicazione del
programma  temporale  di  cui  al  comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
 
          Note all'art. 18:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n. 216, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero
          85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE
          n.  76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative degli Stati
          membri  relative  alle restrizioni in materia di immissione
          sul  mercato  e  di  uso  di  talune  sostanze  e preparati
          pericolosi,  ai  sensi  dell'art.  15 della legge 16 aprile
          1987, n. 183.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   22 maggio  1999,  n.  209  (Attuazione  della
          direttiva    96/59/CE   relativa   allo   smaltimento   dei
          policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
              «Art.  3  (Inventario).  - 1. I detentori di apparecchi
          contenenti  PCB  per un volume superiore a 5 dm (elevato a)
          3,  inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite
          di  5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente
          il  totale  dei  singoli  elementi di un insieme composito,
          sono  tenuti  a  comunicare  alle sezioni regionali e delle
          province  autonome  del  catasto  dei  rifiuti  le seguenti
          informazioni:
                a) nome e indirizzo;
                b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
                c) quantitativo  e  concentrazione  di  PCB contenuto
          negli apparecchi;
                d)   date   e  tipi  di  trattamento  o  sostituzione
          effettuati o previsti;
                e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
                f) data  della denuncia effettuata ai sensi dell'art.
          5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988, n. 216.
              2.  I  detentori  di  apparecchi  di  cui  al  comma  1
          comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b)
          del  medesimo  comma  1,  nel  caso  in  cui gli apparecchi
          contengono  fluidi  con una percentuale di PCB compresa tra
          lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
              3.  La  comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
          effettuata  con cadenza biennale e deve in ogni caso essere
          ripresentata  entro  dieci  giorni  dal  verificarsi  di un
          qualsiasi  cambiamento  del numero di apparecchi contenenti
          PCB  o  delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione
          e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
              4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse
          dalle  sezioni  regionali  e  delle  province  autonome del
          catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente  che provvede all'elaborazione dei dati cosi'
          raccolti  ed  alla  predisposizione  dell'inventario  degli
          apparecchi  soggetti  a  comunicazione  e  dei  PCB in essi
          contenuti.   I   dati  e  l'inventario  sono  trasmessi  al
          Ministero  dell'ambiente,  alle  regioni  ed  alle province
          autonome.».