Art. 18.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti
policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere
detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 216, di seguito denominati: "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del
programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero
85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE
n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della
direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi
contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a)
3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite
di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente
il totale dei singoli elementi di un insieme composito,
sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle
province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti
informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto
negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione
effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1
comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi
contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere
ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un
qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti
PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione
e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse
dalle sezioni regionali e delle province autonome del
catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi'
raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli
apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi
contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province
autonome.».