Art. 19. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche; b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative; d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica; e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive; f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro; g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti; h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti; i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 19: - La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.