Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e
l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle
consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Nota all'art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.