Art. 20. (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) 1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 20: - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».