Art. 20.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose)
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per
introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie
per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea
nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per
recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 20:
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose».