Art. 20.
(Delega  al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
                             pericolose)

1.  Per  dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con
determinate  sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro  il  1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  un  decreto  legislativo  per recepire la direttiva
2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,   che  modifica  la  citata  direttiva  96/82/CE,  nonche'  per
introdurre,  contestualmente,  le  disposizioni correttive necessarie
per   superare   i   rilievi   formulati  dalla  Commissione  europea
nell'ambito   della  procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata  per
recepimento   non   conforme   della   predetta  direttiva  96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 20:
              - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345.
              -  Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
          «Attuazione  della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
          dei   pericoli   di   incidenti   rilevanti   connessi  con
          determinate sostanze pericolose».