Art. 21.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della tutela del territorio, un decreto legislativo per il
recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul
risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e
regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e
con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine
dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle
potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle
realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 21:
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.