Art. 21.
(Disposizioni   per   l'attuazione   della  direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia   e   che   modifica   la  direttiva
                             92/42/CEE)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
recepimento  della  direttiva  2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno  dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad  alto  rendimento,  basate  sulla  domanda  di  calore utile e sul
risparmio  di  energia  primaria,  secondo obiettivi di accrescimento
della  sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione  di  cui  alla  lettera  a)  con  il quadro normativo e
regolatorio  nazionale  sul  mercato interno dell'energia elettrica e
con  le  misure  per  la  riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c)   prevedere   l'avvio   di   un   regime   di  garanzia  d'origine
dell'elettricita'  prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in  coordinamento  con  le  amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione   di   un   sistema   nazionale   per  l'analisi  delle
potenzialita'   della  cogenerazione  e  per  il  monitoraggio  sulle
realizzazioni  e  sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)  agevolare  l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad  alto  rendimento  e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,  a  parita'  di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 21:
              -  La  direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.