Art. 21. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonche' di tutela dell'ambiente; b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli investimenti effettuati; c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE; d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 21: - La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.