Art. 22.
(Delega al Governo   per   l'attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
                 relativa agli strumenti di misura)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo  2004,  relativa  agli  strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della direttiva, di tutti i
dispositivi  e  sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b)  prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della  direttiva,  la  valutazione  della  conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)  prevedere  l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la  marcatura  di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel  caso  la  funzione  della  misura  investa  motivi  di interesse
pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine pubblico,
protezione  dell'ambiente,  tutela  dei  consumatori,  imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d)  prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di   autorita'   competente   per   gli   adempimenti  connessi  alla
designazione,  nel  rispetto  dei  criteri  previsti dall'articolo 12
della  direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla  Commissione  europea,  degli  organismi  nazionali abilitati ai
compiti  previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e)  prevedere  che  gli  strumenti  di  misura,  soggetti a controlli
metrologici  legali,  non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f)  prevedere  che,  qualora  venga  accertata l'indebita apposizione
della  marcatura  "CE",  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste
dall'articolo   21   della   direttiva,   vengano  introdotte  misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)  conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)  limitare  o  vietare  l'utilizzo  o  la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)   prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a  dissuadere  la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h)   prevedere   l'armonizzazione   della  disciplina  dei  controlli
metrologici  legali  intesi  a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 22:
              -  La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.