Art. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i
dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della direttiva, la valutazione della conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la marcatura di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse
pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico,
protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d) prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di autorita' competente per gli adempimenti connessi alla
designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12
della direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai
compiti previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli
metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione
della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste
dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli
metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 22:
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.