Art. 23.
  (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
         amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  6,  comma  2,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
  2.  I  contratti  per  acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti  o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata  in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il  tempo  necessario  alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non  superi  comunque  i  sei  mesi  e  che  il  bando  di gara venga
pubblicato  entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3.  I  contratti  che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e
servizi   pubblici   non   ricadenti   nell'ambito   di  applicazione
dell'articolo  113  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e successive modificazioni, in scadenza entro
sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
possono  essere  prorogati per una sola volta per un periodo di tempo
non  superiore  alla  meta'  della  originaria durata contrattuale, a
condizione  che  venga  concordata una riduzione del corrispettivo di
almeno  il  5  per  cento.  Resta  fermo  che la durata dei contratti
prorogati  ai sensi del presente comma in ogni caso non puo' superare
la data del 31 dicembre 2008.
 
          Note all'art. 23:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  della  legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
              «Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. (Omissis).
              2.  E'  vietato  il  rinnovo tacito dei contratti delle
          pubbliche  amministrazioni  per  la  fornitura  di  beni  e
          servizi,  ivi  compresi  quelli  affidati  in concessione a
          soggetti  iscritti  in appositi albi. I contratti stipulati
          in violazione del predetto divieto sono nulli.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica). - 1. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
          modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
          Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
          attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
          esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
          resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni.
              2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
          degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
          destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
              3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
          quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
          destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
          reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
          relativi servizi.
              4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
          dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
          in forma associata, si avvalgono:
                a) di  soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
          societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
          capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano;
                b) di   imprese   idonee,   da  individuare  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
              5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              5-bis.  Le  normative  di  settore, al fine di superare
          assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
          assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
          esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5, criteri di gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
              5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui   ai   precedenti   commi   provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
          gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
          lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
          qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
          gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
          servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
          connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
              6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
          affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4.
              7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma  devono  considerarsi integrative delle
          discipline di settore.
              8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
          consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento, unica per tutti i servizi non puo' essere
          superiore  alla  media  calcolata  sulla  base della durata
          degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
          e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
          locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
          realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
          al  comma  7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
          nel bando di gara.
              10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
          trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
          regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
          dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
          servizio.
              11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
          prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
              12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
          scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
          comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
          affidamenti in essere.
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
          interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
          pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
          patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
          gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
          della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
          di espletare le gare di cui al comma 5.
              14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
          di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
          essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
          condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
          comma  7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
          regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
          o  le  relative  autorita'  dispongano diversamente. Tra le
          parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
          di attuazione.
              15-bis.  Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
          ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
          delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
          concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
          interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
          titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
          controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
          che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
          propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
          controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
          concessioni  affidate  alla  data  del  1° ottobre  2003  a
          societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
              15-ter.  Il  termine  del  31 dicembre  2006, di cui al
          comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
          previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
          europea, alle condizioni sotto indicate:
                a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
          lettera  a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni;
              15-quater.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
          il  divieto  di  cui  al  comma 6, salvo nei casi in cui si
          tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
          i  servizi  forniti  dalle  societa' partecipanti alla gara
          stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,   sentite   le  autorita'  indipendenti  del
          settore  e  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, il Governo
          definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
          imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
          all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati.».