Art. 23.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)
1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e
servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo
non superiore alla meta' della originaria durata contrattuale, a
condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di
almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti
prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non puo' superare
la data del 31 dicembre 2008.
Note all'art. 23:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. (Omissis).
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a
soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati
in violazione del predetto divieto sono nulli.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi non puo' essere
superiore alla media calcolata sulla base della durata
degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni;
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».