Art. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge
quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di
attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale)
1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia
fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2
dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento".
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei contratti misti di
lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.
Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale
dedotto in contratto".
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di
servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge
11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i
lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto".
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio
1994, n. 109, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le
seguenti: "ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo
I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i
requisiti di cui alla lettera a)".
5. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del
procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza".
6. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi di
verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza".
7. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e
direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione".
8. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8,
9, 10 e 11.
9. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo
37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare espressamente
che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito
ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b),
ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte
economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti
offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso
che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data
di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati
prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima
indicazione espressa".
10. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore
di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne
invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo
allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da
questi soggetti per la partecipazione alla gara.
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, le parole: ", prima dell'avvio dei lavori" sono sostituite
dalle seguenti: "; il formale provvedimento di autorizzazione a
costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso il
procedimento di valutazione di impatto ambientale".
12. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, le parole: "che puo' disporre" sono sostituite dalle
seguenti: "il quale, ove ritenga, previa valutazione della
Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto
sull'ambiente, dispone".
Note all'art. 24:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti i lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendono lavori si applicano le norme
della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si
applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.".
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi), come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti
pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso,
conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e
un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi
ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli
allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e
per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga
rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il
presente decreto si applica limitatamente ai soli
articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei
contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano
le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono
considerati appalti di servizi quando il valore totale di
questi e' superiore al valore delle forniture comprese
nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di
servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento,
da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati
dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti
di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.".
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 6, 12 e 14 della
citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. -
5. (Omissis).
6. Si intendono per:
a) (omissis).
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di' impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7 - 11. (omissis).
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
il tramite del responsabile del procedimento, possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
12-bis - 13. (omissis).
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori
al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis - 14-septies (omissis).".
- Il testo vigente del comma 6-bis dell'art. 30 della
citata legge n. 109 del 1994 come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1 - 6.
(omissis).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 188 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, legge quadro in materia di lavori pubblici e
successive modificazioni), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 188 (Nomina del collaudatore). - 1. Le stazioni
appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in
caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico
del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e
forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione
nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore e' nominato dalle stazioni
appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base
dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio
organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti,
accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni
scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore
o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu'
professionalita' diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e'
affidato ad una commissione composta da tre membri. La
commissione non puo' essere composta congiuntamente da
soggetti appartenenti all'organico della stazione
appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante
designa altresi' il membro della commissione che assume la
funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo
statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4 si intende per
attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'art.
16, comma 6 e all'art. 30, comma 6 della legge.
8 - 11 (abrogati).
12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo
in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo'
essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se
non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in
corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso
di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e'
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere
predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti
possono affidare discrezionalmente gli incarichi di
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti
prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.".
- Il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 37-bis
della citata legge n. 109 del 1994, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di' cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge. L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati
dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso
deve, altresi', indicare espressamente che e' previsto il
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai
soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera
b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non
si' siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla
data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005
non contengano quest'ultima indicazione espressa.".
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale.".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 e del comma
5 dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il procedimento di valutazione di impatto
ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere
ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e'
concluso, secondo le previsioni del presente capo; il
formale provvedimento di autorizzazione a costruire non
puo' essere rilasciato se non e' concluso il procedimento
di valutazione di impatto ambientale.".
"5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente
diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione
stessa, che le varianti abbiano significativo impatto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.".