Art. 24.
(Modificazioni  alla  legge  11  febbraio 1994, n. 109, recante legge
quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
di  appalti  pubblici  di  servizi,  al  decreto del Presidente della
Repubblica   21   dicembre  1999,  n.  554,  recante  regolamento  di
attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20
agosto 2002,  n.  190,  in  materia  di infrastrutture e insediamenti
           produttivi strategici e di interesse nazionale)

1.  L'articolo  8,  comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"11-quater.  Le  imprese  alle  quali  venga  rilasciata da organismi
accreditati,  ai  sensi  delle  norme  europee della serie UNI CEI EN
45000,  la  certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee  della  serie  UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della
presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
sistema,  usufruiscono  del  beneficio  che la cauzione e la garanzia
fidejussoria,  previste  rispettivamente  dal  comma  1 e dal comma 2
dell'articolo  30  della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento".
2.  All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
secondo  periodo  e' sostituito dai seguenti: "Nei contratti misti di
lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando  comprendono lavori si applicano le norme della presente legge
qualora  i  lavori  assumano  rilievo  superiore  al  50  per  cento.
Quest'ultima  disposizione  non  si  applica  ove  i  lavori  abbiano
carattere   meramente   accessorio  rispetto  all'oggetto  principale
dedotto in contratto".
3.  All'articolo  3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Nei  contratti  misti  di  lavori  e  servizi e nei contratti di
servizi  quando  comprendono lavori si applicano le norme della legge
11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore  al  50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i
lavori  abbiano  carattere  meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto".
4.  All'articolo  17,  comma  6,  lettera b), della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  dopo  le  parole:  "codice  civile" sono inserite le
seguenti:  "ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo
I  del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i
requisiti di cui alla lettera a)".
5.  L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione ovvero della
direzione  dei  lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
euro,  le  stazioni  appaltanti,  per il tramite del responsabile del
procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al
comma  1,  lettere  d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza".
6.  All'articolo  30,  comma  6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi di
verifica  di  ammontare  inferiore  alla  soglia  comunitaria possono
essere  affidati  a  soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza".
7.  L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"14.  Nel  caso  in  cui il valore delle attivita' di progettazione e
direzione  lavori  superi  complessivamente la soglia di applicazione
della  direttiva  comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione  dei  lavori  al  progettista  e'  consentito  soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione".
8.  All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8,
9, 10 e 11.
9. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "L'avviso deve
contenere  i  criteri,  nell'ambito  di quelli indicati dall'articolo
37-ter,  in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le  diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare espressamente
che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito
ai  soggetti  previsti  dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b),
ove  lo  stesso  intenda  adeguare  il  proprio progetto alle offerte
economicamente  piu'  vantaggiose  presentate  dai  predetti soggetti
offerenti.  Con  apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso
che  non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data
di  adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati
prima  della  data  del  31  gennaio 2005 non contengano quest'ultima
indicazione espressa".
10. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore
di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne
invia  comunicazione  ai  concorrenti  non aggiudicatari, provvedendo
allo  svincolo  delle  garanzie provvisorie eventualmente prestate da
questi soggetti per la partecipazione alla gara.
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  le  parole: ", prima dell'avvio dei lavori" sono sostituite
dalle  seguenti:  ";  il  formale  provvedimento  di autorizzazione a
costruire   non   puo'  essere  rilasciato  se  non  e'  concluso  il
procedimento di valutazione di impatto ambientale".
12. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  le  parole:  "che  puo'  disporre"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "il   quale,   ove   ritenga,  previa  valutazione  della
Commissione  stessa,  che  le  varianti abbiano significativo impatto
sull'ambiente, dispone".
 
          Note all'art. 24:
              -  Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
              "Art.  2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
          della  legge). - 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della
          presente  legge  e del regolamento di cui all'art. 3, comma
          2,  si  intendono  per  lavori  pubblici,  se  affidati dai
          soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo, le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  di  opere  ed
          impianti,  anche  di  presidio  e  difesa  ambientale  e di
          ingegneria  naturalistica.  Nei  contratti  misti i lavori,
          forniture  e  servizi  e  nei  contratti  di forniture o di
          servizi  quando  comprendono  lavori  si applicano le norme
          della  presente  legge  qualora  i  lavori assumano rilievo
          superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si
          applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio
          rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.".
              -  Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE
          in materia di appalti pubblici di servizi), come modificato
          dalla presente legge e' il seguente:
              "Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti
          pubblici  di  servizi  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi  per  iscritto  tra  un  prestatore  di  servizi e
          un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi
          ad  oggetto  la  prestazione  dei  servizi  elencati  negli
          allegati 1 e 2.
              2.  Per  gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e
          per  quelli  in  cui  il  valore  di  tali servizi prevalga
          rispetto  a  quello  dei  servizi di cui all'allegato 1, il
          presente   decreto   si   applica   limitatamente  ai  soli
          articoli 8, comma 3, 20 e 21.
              3.  Nei  contratti  misti  di  lavori  e  servizi e nei
          contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano
          le  norme  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i
          lavori  assumano  rilievo  economico  superiore  al  50 per
          cento.  Questa  disposizione  non  si  applica ove i lavori
          abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
          principale dedotto in contratto.
              4.  Gli  appalti che includono forniture e servizi sono
          considerati  appalti  di servizi quando il valore totale di
          questi  e'  superiore  al  valore  delle forniture comprese
          nell'appalto.
              5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di
          servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento,
          da   un'amministrazione   aggiudicatrice   ed   aggiudicati
          dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti
          di  lavori  di  cui  all'art.  3,  comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.".
              - Il testo vigente dell'art. 17, commi 6, 12 e 14 della
          citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
              "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
          progettazione,  direzione  dei lavori e accessorie). - 1. -
          5. (Omissis).
              6. Si intendono per:
                a) (omissis).
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice  civile,  ovvero nella forma di societa' cooperative
          di  cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
          civile  che  non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)
          che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
          progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
          congruita'    tecnico-economica   o   studi   di'   impatto
          ambientale.   Ai   corrispettivi   relativi  alle  predette
          attivita'    professionali   si   applica   il   contributo
          integrativo  qualora  previsto  dalle norme legislative che
          regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti.
              7 - 11. (omissis).
              12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore  a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
          il  tramite  del  responsabile  del  procedimento,  possono
          procedere  all'affidamento  ai  soggetti di cui al comma 1,
          lettere  d),  e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.
              12-bis - 13. (omissis).
              14.  Nel  caso  in  cui  il  valore  delle attivita' di
          progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia,  l'affidamento  diretto della direzione dei lavori
          al  progettista  e'  consentito  soltanto ove espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione.
              14-bis - 14-septies (omissis).".
              -  Il  testo vigente del comma 6-bis dell'art. 30 della
          citata legge n. 109 del 1994 come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "Art.  30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1 - 6.
          (omissis).
              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti   scelti   nel   rispetto   dei  principi  di  non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 188 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554
          (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,   legge   quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  e
          successive  modificazioni),  come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  188  (Nomina del collaudatore). - 1. Le stazioni
          appaltanti  entro  trenta  giorni dalla data di ultimazione
          dei  lavori,  ovvero  dalla  data di consegna dei lavori in
          caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico
          del   collaudo   a  soggetti  di  specifica  qualificazione
          professionale  commisurata alla tipologia e categoria degli
          interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo.
              2.  Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
          dell'incarico   di   collaudo   le  lauree  in  ingegneria,
          architettura,  e,  limitatamente a un solo componente della
          commissione,  le  lauree  in  geologia,  scienze  agrarie e
          forestali,  l'abilitazione  all'esercizio della professione
          nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
          aggiudicatrici,  l'iscrizione  da  almeno  cinque  anni nel
          rispettivo albo professionale.
              3.   Il   collaudatore   e'   nominato  dalle  stazioni
          appaltanti  all'interno  delle proprie strutture sulla base
          dei   criteri   che   le   stesse  sono  tenute  a  fissare
          preventivamente.   Nell'ipotesi   di  carenza  nel  proprio
          organico  di  soggetti in possesso dei necessari requisiti,
          accertata  e certificata dal responsabile del procedimento,
          l'incarico  di  collaudatore e' affidato a soggetti esterni
          scelti ai sensi del comma 11.
              4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
                a) ai    magistrati    ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
                b) a  coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore
          o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
                c) a  coloro  che  hanno  comunque  svolto o svolgono
          attivita'   di   controllo,   progettazione,  approvazione,
          autorizzazione   vigilanza   o   direzione  dei  lavori  da
          collaudare;
                d) a  soggetti  che  facciano  parte di organismi con
          funzioni   di   vigilanza   o  di  controllo  nei  riguardi
          dell'intervento da collaudare.
              5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu'
          professionalita'   diverse  in  ragione  della  particolare
          tipologia  e  categoria  dell'intervento,  il  collaudo  e'
          affidato  ad  una  commissione  composta  da tre membri. La
          commissione  non  puo'  essere  composta  congiuntamente da
          soggetti    appartenenti    all'organico   della   stazione
          appaltante  e  da  soggetti esterni. La stazione appaltante
          designa  altresi' il membro della commissione che assume la
          funzione di presidente.
              6.  Per  i  lavori  comprendenti strutture, al soggetto
          incaricato  del  collaudo  o  ad  uno  dei componenti della
          commissione  di  collaudo  e'  affidato  anche  il collaudo
          statico,   purche'   essi  abbiano  i  requisiti  specifici
          previsti  dalla  legge.  Per  i  lavori  eseguiti  in  zone
          classificate  come  sismiche,  il  collaudo  e' esteso alla
          verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
              7. Ai fini del divieto di cui al comma 4 si intende per
          attivita'  di  controllo e vigilanza quella di cui all'art.
          16, comma 6 e all'art. 30, comma 6 della legge.
              8 - 11 (abrogati).
              12.  Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo
          in  corso  d'opera  da  una  stazione  appaltante, non puo'
          essere  incaricato  dalla  medesima di un nuovo collaudo se
          non  sono  trascorsi  almeno  sei mesi dalla chiusura delle
          operazioni  del  precedente collaudo. Per i collaudi non in
          corso  d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso
          di   stazioni   appaltanti   nazionali   la  cui  struttura
          organizzativa  e'  articolata su basi locali, il divieto e'
          limitato  alla  singola  articolazione  locale.  I suddetti
          divieti  si  riferiscono  alla sola ipotesi di collaudatori
          non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
              13.   In   sede  di  prima  applicazione  del  presente
          regolamento,  gli  elenchi  dei  collaudatori devono essere
          predisposti  entro tre mesi dalla data della sua entrata in
          vigore.  In  assenza  dell'elenco,  le  stazioni appaltanti
          possono   affidare   discrezionalmente   gli  incarichi  di
          collaudo  a  soggetti  comunque  in  possesso dei requisiti
          prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.".
              - Il  testo  vigente  del  comma 2-bis dell'art. 37-bis
          della  citata  legge n. 109 del 1994, come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
          programmi   di'   cui   al   comma  1,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  rendono  pubblica  la presenza negli stessi
          programmi  di interventi realizzabili con capitali privati,
          in  quanto  suscettibili di gestione economica, pubblicando
          un  avviso  indicativo  con le modalita' di cui all'art. 80
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, mediante affissione
          presso   la   propria   sede  per  almeno  sessanta  giorni
          consecutivi,   nonche'  pubblicando  lo  stesso  avviso,  a
          decorrere  dalla  sua  istituzione,  sul  sito  informatico
          individuato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 24 novembre
          2000,   n.   340,   e,  ove  istituito,  sul  proprio  sito
          informatico.  L'avviso  e'  trasmesso  all'Osservatorio dei
          lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
          di  pubblicazione,  le amministrazioni aggiudicatrici hanno
          facolta'  di  pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
          differenti  modalita',  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art.  1,  comma  1, della presente legge. L'avviso deve
          contenere   i   criteri,  nell'ambito  di  quelli  indicati
          dall'articolo 37-ter,  in  base  ai  quali  si procede alla
          valutazione  comparativa  tra le diverse proposte. L'avviso
          deve,  altresi',  indicare espressamente che e' previsto il
          diritto  a  favore  del  promotore  ad  essere preferito ai
          soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera
          b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
          offerte  economicamente  piu'  vantaggiose  presentate  dai
          predetti  soggetti  offerenti.  Con  apposito  decreto  del
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
          disciplinati  gli  effetti sulle procedure in corso che non
          si'  siano  ancora  chiuse a seguito di aggiudicazione alla
          data  di  adozione  del  predetto  decreto,  i  cui  avvisi
          indicativi  pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005
          non contengano quest'ultima indicazione espressa.".
              - Il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
          "Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi strategici e di interesse nazionale.".
              - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 e del comma
          5  dell'art.  20  del citato decreto legislativo n. 190 del
          2002, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "2.   Il   procedimento   di   valutazione  di  impatto
          ambientale  e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere
          ad  esso  soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e'
          concluso,  secondo  le  previsioni  del  presente  capo; il
          formale  provvedimento  di  autorizzazione  a costruire non
          puo'  essere  rilasciato se non e' concluso il procedimento
          di valutazione di impatto ambientale.".
              "5.  Qualora  il  progetto definitivo sia sensibilmente
          diverso  da quello preliminare, la Commissione riferisce al
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio il
          quale,  ove  ritenga,  previa valutazione della Commissione
          stessa,  che  le  varianti  abbiano  significativo  impatto
          sull'ambiente,    dispone,    nei   trenta   giorni   dalla
          comunicazione    fatta    dal    soggetto    aggiudicatore,
          concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
          studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
          stesso,  anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
          da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.".