Art. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorita',
caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per
l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I
compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze istituzionali dell'Autorita', che vi provvede con le
strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle
disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
Note all'art. 25:
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134;
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134;
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
«Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».