Art. 25.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le  procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della  direttiva  2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,  di forniture e di
                              servizi)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro   normativo   finalizzato   al   recepimento  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali,  e  della  direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  compilazione  di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive  coordinando  anche  le  altre  disposizioni  in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b)   semplificazione   delle   procedure   di   affidamento  che  non
costituiscono   diretta  applicazione  delle  normative  comunitarie,
finalizzata  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c)  conferimento  all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in  attuazione  della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei   settori   oggetto   della   presente  disciplina;  l'Autorita',
caratterizzata  da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di  organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto della normazione per
l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti
amministrativi   generali,  di  programmazione  o  pianificazione.  I
compiti  di  cui  alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze  istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con le
strutture   umane   e   strumentali   disponibili  sulla  base  delle
disposizioni  normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive  ed  integrative  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1,  al  settore  postale  si  applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 25:
              -  La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 134;
              -  La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 134;
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
              «Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              - L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
          «Attuazione  delle  direttive  n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE
          relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».