Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica)
1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
Note all'art. 26:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
- Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della
citata legge, e' il seguente:
«29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517
e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili
al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il
tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi,
dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un
coefficiente di correzione che tenga conto del peso
specifico, della qualita' e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».