Art. 27.
(Procedura   per   il   recupero  degli  aiuti  di  Stato  dichiarati
illegittimi  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
                            giugno 2002)

  1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  il recupero degli
importi  delle  imposte  non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione  fiscale  reso  disponibile,  per effetto degli articoli 3,
comma  70,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni  a  partecipazione  pubblica  maggioritaria, esercenti servizi
pubblici  locali,  costituite  ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142,  si  effettua  secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione  della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione,  del 5
giugno 2002.
  2.  Il recupero delle minori imposte corrisposte e' eseguito, fatto
salvo   quanto  stabilito  dalle  presenti  disposizioni,  secondo  i
principi  e  le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei
tributi.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime
di  esenzione  di  cui  al  comma  1 e ne comunicano gli estremi alle
Direzioni   regionali  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
  3.  Entro  il  termine  di  cui al comma 2, i beneficiari di cui al
medesimo  comma,  indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista,
presentano   alle  Direzioni  regionali  dell'Agenzia  delle  entrate
territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi
d'imposta  nei  quali  il  regime  di  esenzione e' stato fruito, con
l'autoliquidazione  delle  imposte  dovute.  Il modello e' presentato
anche in caso di autoliquidazione negativa.
  4.  Il  recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi
rientrano  nella  categoria  de  minimis e in quelle nelle quali, per
ragioni  attinenti  al  caso  specifico,  le  esenzioni non rientrano
nell'ambito  di applicazione della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
  5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di
cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  in materia di termini per l'effettuazione
degli  accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine
di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti
la  determinazione  delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e
dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo
comma,  della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli
elementi  previsti  dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai
sensi  del  comma  2  e  deve  indicare  le  ragioni  per le quali la
decisione  e'  applicabile  nei confronti del destinatario. Non si fa
luogo,  in  ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti  disposizioni.  Le  imposte  dovute sono riscosse secondo le
ordinarie  procedure,  anche mediante compensazione senza limitazioni
quantitative.  E'  fatta  in  ogni  caso salva la restituzione, anche
mediante  compensazione,  delle  imposte  corrisposte  ai sensi delle
presenti  disposizioni  in  ogni  caso  di  annullamento,  perdita di
efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
  6.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite  le  modalita' applicative delle presenti disposizioni. Con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le politiche
comunitarie,   sono   stabilite  le  linee  guida  per  una  corretta
valutazione  dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma
4.
  7.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti  disposizioni
affluiscono  in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
  8.  In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1,  sono  definite  ai  commi successivi le modalita' per il recupero
delle  somme  relative  a  prestiti  a tassi agevolati concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ai  sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge  1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  alle  societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  9.  Il  recupero  e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
  10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto  la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a  decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente  titolari,  a  seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre  operazioni,  dei  finanziamenti  indicati,  sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i  piani  di  ammortamento  di  ciascun  mutuo  in  base  ai tassi di
interesse  indicati  dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in  relazione  a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso  applicato  per  ciascuna  operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e  degli  ulteriori  casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  decisione della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  a  richiedere  espressamente  il
pagamento  delle  somme  equivalenti  ai benefici goduti nei riguardi
delle  societa'  di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata  di  ammortamento  e  fino  all'ultima  rata scaduta prima della
richiesta  di  pagamento,  maggiorate degli interessi calcolati sulla
base   del   tasso   di   riferimento   utilizzato   per  il  calcolo
dell'equivalente  sovvenzione  nell'ambito  degli  aiuti  a finalita'
regionale.   Contestualmente,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  invia  alle  societa'  di  cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento  per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a  partire  dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al  Ministero  dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il   conto  speciale  e'  impignorabile.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
  12.  In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
  13.  Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del  termine  per  il  pagamento,  al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non  piu'  di  ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi  al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
  14.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Dipartimento del
tesoro,  in  caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi  dell'Agenzia  delle  entrate,  alla riscossione coattiva
degli  importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  15.  Alle  societa'  che omettono di effettuare la comunicazione di
cui  al  comma  10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
  16.  E'  fatta  in  ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione,  delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso  di  annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 27:
              - Il comma 70 dell'art. 3 della citata legge n. 569 del
          1995, cosi' recita:
              "70.  Le  disposizioni  dell'art.  66,  comma  14,  del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, si
          applicano   a   decorrere  dalla  data  di  acquisto  della
          personalita'  giuridica  o  di  trasformazione  in  aziende
          speciali  consortili  fino  al  31 dicembre  del terzo anno
          successivo   a  quello  in  corso  alle  predette  date  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 66 del
          decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dal-l'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie),  convertito  nella  legge  29 ottobre 1993, n.
          427:
              "14.  Nei  confronti  delle societa' per azioni e delle
          aziende  speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
          della  legge  8 giugno  1990, n. 142, nonche' nei confronti
          dei  nuovi  consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
          60  della  medesima legge si applicano, fino al termine del
          terzo    anno    dell'esercizio    successivo    a   quello
          rispettivamente    di   acquisizione   della   personalita'
          giuridica  o  della  trasformazione  in,  aziende  speciali
          consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
          territoriale di appartenenza.".
              -  La  legge  8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento
          delle autonomie locali".
              -  La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: "Disposizioni
          in materia di statuto dei diritti del contribuente".
              -  L'art.  3  della citata legge n. 212 del 2000, cosi'
          recita:
              "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          29 settembre  1973,  n.  600, reca: "Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi".
              -  L'art.  43  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 600 del 1973, cosi' recita:
              Art.  43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento   devono   essere   notificati,   a  pena,  di
          decadenza,  entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.".
              -  La legge 9 agosto 1986, n. 488, reca: "Provvedimenti
          urgenti per la finanza locale".
              - L'art. 9-bis della citata legge n. 488 del 1986 cosi'
          recita:
              Art.  9-bis  (Contrazione  di mutui da parte di aziende
          speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). -
          1.  Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o
          consortili,    previa   deliberazione   del   consiglio   o
          dell'assemblea  dell'ente  proprietario,  e le societa' per
          azioni  a  prevalente  capitale di enti locali territoriali
          che   gestiscono   pubblici   servizi  sono  autorizzate  a
          contrarre  mutui  direttamente  con  la  Cassa  depositi  e
          prestiti,  con  gli  istituti di previdenza e con gli altri
          istituti  di  credito che concedono mutui agli enti locali.
          Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi
          1, 2 e 3 dell'art. 9.
              2.  Ai  mutui  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  4  luglio 1967, n. 537,
          modificata,  da  ultimo,  dalla  legge  3 novembre 1971, n.
          1069.
              3.  Sino  all'entrata  in vigore della legge di riforma
          dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e'
          consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la
          gestione  di  servizi  in  concessione  o appaltati a terzi
          ovvero  gestiti  direttamente  in  economia, esclusivamente
          qualora  si  accresca  l'efficienza del servizio qualora si
          produca  lievitazione  degli  oneri  a  carico  degli  enti
          locali.
              4.  E'  in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi
          servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali,
          nonche'   la   costituzione   di   nuove  aziende  speciali
          consorziali  in  sostituzione  di  una  o piu' preesistenti
          aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente,
          in liquidazione.".
              - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
          "Riordino   della  disciplina  della  riscossione  mediante
          ruolo,  a norma dell'art. 1, della legge 28 settembre 1998,
          n. 337".
              -   Il   comma   1  dell'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 46 del 1999, cosi' recita:
              "Art.  17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
          quanto  previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
          riscossione  coattiva  delle  entrate  dello  Stato,  anche
          diverse  dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
          enti   pubblici,   anche   previdenziali,   esclusi  quelli
          economici.".