Art. 27.
(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5
giugno 2002)
1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli
importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3,
comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5
giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte e' eseguito, fatto
salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i
principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei
tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime
di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle
Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al
medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista,
presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi
d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito, con
l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e' presentato
anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi
rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per
ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano
nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione
degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine
di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti
la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e
dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo
comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli
elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai
sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la
decisione e' applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa
luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le
ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni
quantitative. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi delle
presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di
efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui
al comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' applicative delle presenti disposizioni. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma
4.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni
affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1, sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero
delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di
interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il
pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi
delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della
richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla
base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo
dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita'
regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle
finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva
degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di
cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
Note all'art. 27:
- Il comma 70 dell'art. 3 della citata legge n. 569 del
1995, cosi' recita:
"70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applicano a decorrere dalla data di acquisto della
personalita' giuridica o di trasformazione in aziende
speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in corso alle predette date e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 66 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dal-l'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n.
427:
"14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle
aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti
dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
60 della medesima legge si applicano, fino al termine del
terzo anno dell'esercizio successivo a quello
rispettivamente di acquisizione della personalita'
giuridica o della trasformazione in, aziende speciali
consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
territoriale di appartenenza.".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento
delle autonomie locali".
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: "Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente".
- L'art. 3 della citata legge n. 212 del 2000, cosi'
recita:
"Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi".
- L'art. 43 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, cosi' recita:
Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena, di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.".
- La legge 9 agosto 1986, n. 488, reca: "Provvedimenti
urgenti per la finanza locale".
- L'art. 9-bis della citata legge n. 488 del 1986 cosi'
recita:
Art. 9-bis (Contrazione di mutui da parte di aziende
speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). -
1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o
consortili, previa deliberazione del consiglio o
dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per
azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali
che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a
contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e
prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri
istituti di credito che concedono mutui agli enti locali.
Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537,
modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n.
1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e'
consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la
gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi
ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente
qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si
produca lievitazione degli oneri a carico degli enti
locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi
servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali,
nonche' la costituzione di nuove aziende speciali
consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti
aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente,
in liquidazione.".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1, della legge 28 settembre 1998,
n. 337".
- Il comma 1 dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1999, cosi' recita:
"Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.".