Art. 28 Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle societa' sportive 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini civilistici".
Note all'art. 28: - La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti". - Il testo del vigente del comma 2 dell'art. 18-bis della legge n. 91 del 1981, e' il seguente: "Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. (Omissis). 2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere ai soli fini civilistici all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di' pari importo.".