Art. 28
Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91,
in materia di bilanci delle societa' sportive
1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91,
le parole: "ai fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soli fini civilistici".
Note all'art. 28:
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: "Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti".
- Il testo del vigente del comma 2 dell'art. 18-bis
della legge n. 91 del 1981, e' il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). -
1. (Omissis).
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui
al comma 1 devono procedere ai soli fini civilistici
all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate
annuali di' pari importo.".