Art. 28
   Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91,
            in materia di bilanci delle societa' sportive

  1.  All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91,
le  parole:  "ai  fini  civilistici  e fiscali" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soli fini civilistici".
 
          Note all'art. 28:
              -  La  legge  23 marzo  1981,  n.  91,  reca: "Norme in
          materia    di    rapporti    tra    societa'   e   sportivi
          professionisti".
              -  Il  testo  del  vigente del comma 2 dell'art. 18-bis
          della legge n. 91 del 1981, e' il seguente:
              "Art.  18-bis  (Disposizioni  in materia di bilanci). -
          1. (Omissis).
              2.  Le  societa' che si avvalgono della facolta' di cui
          al  comma  1  devono  procedere  ai  soli  fini civilistici
          all'ammortamento  della svalutazione iscritta in dieci rate
          annuali di' pari importo.".