Art. 29.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
  materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
                        nella causa C-65/01)

  1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-quinquies.  Il  datore  di  lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a  disposizione  dei  lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
  8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli adeguamenti
richiesti   per   dare   attuazione   alle   disposizioni  del  comma
8-quinquies,  il  datore  di  lavoro  adotta  misure  alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-septies.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine  definite
all'articolo  1,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8-quinquies,  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
  2.  All'allegato  XV  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
  2-bis.1  La  persona  esposta  deve  avere  il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  2-bis.2  La  rimessa  in  moto  di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente  dalla  sua  origine,  e il comando di una modifica
rilevante   delle  condizioni  di  funzionamento  di  un'attrezzatura
(velocita',  pressione,  eccetera)  devono  poter  essere  effettuati
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito  a  tale  fine,  salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante  delle  condizioni  di  funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
  2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2-bis.4  Se  gli  elementi  mobili  di  un'attrezzatura  di  lavoro
presentano   rischi   di   contatto  meccanico  che  possono  causare
incidenti,  essi  devono  essere  dotati  di  protezioni o di sistemi
protettivi che:
  a) devono essere di costruzione robusta;
  b) non devono provocare rischi supplementari;
  c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
  d)  devono  essere  situati  ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
  e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
  3.  Il  datore  di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'attuazione  del  presente articolo si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  nei  limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
 
          Note all'art. 29:
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:   "Attuazione   della   direttiva 89/391/CEE,   della
          direttiva  89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE, della
          direttiva  89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE, della
          direttiva  90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE, della
          direttiva  90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della
          direttiva   95/63/CE,   della   direttiva  97/42/CE,  della
          direttiva   98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE  e  della
          direttiva   99/92/CE  riguardanti  il  miglioramento  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
              -  Il  testo  del  vigente  art.  36 del citato decreto
          legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
              "Art.  36  (Disposizioni concernenti le attrezzature di
          lavoro). - 1. - 7. (Omissis).
              8.  Le  disposizioni  del  presente articolo entrano in
          vigore  tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8-bis.  Il  datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
          all'allegato  XV,  entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
          di  lavoro  indicate  nel  predetto  allegato, gia' messe a
          disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
          non  soggette  a norme nazionali di attuazione di direttive
          comunitarie    concernenti    disposizioni   di   carattere
          costruttivo  allorche'  esiste per l'attrezzatura di lavoro
          considerata un rischio corrispondente.
              8-ter.  Fino  a che le attrezzature di lavoro di cui al
          comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
          misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
          equivalente.
              8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
          all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica    24 luglio    1996,    n.   459,   a   seguito
          dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma 8-bis, e
          quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
          sempre  che  non  comportino  modifiche  delle modalita' di
          utilizzo  e delle prestazioni previste dal costruttore, non
          configurano  immissione  sul  mercato ai sensi dell'art. 1,
          comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
              8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di
          cui  al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di
          lavoro  gia'  messe a disposizione dei lavoratori alla data
          del  31 dicembre  1996  e non soggette a norme nazionali di
          attuazione  di  direttive comunitarie concernenti requisiti
          di sicurezza di carattere costruttivo.
              8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli
          adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
          del  comma  8-quinquies,  il datore di lavoro adotta misure
          alternative   che  garantiscano  un  livello  di  sicurezza
          equivalente.
              8-septies.   Le   modifiche   apportate  alle  macchine
          definite  all'art.  1,  comma  2, del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
          459,  a  seguito  dell'applicazione  delle disposizioni del
          comma  8-quinquies,  non configurano immissione sul mercato
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  secondo  periodo,  del
          predetto regolamento.".
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari".
              -  L'art.  5  della citata legge n. 183 del 1997, cosi'
          recita:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2.  Il  fondo  di rotazione di cui al comma 1 si avvale
          di'  un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.".