Art. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
nella causa C-65/01)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti
richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma
8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro
presentano rischi di contatto meccanico che possono causare
incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi
protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- Il testo del vigente art. 36 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
"Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). - 1. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di
cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di
lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti
di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato
ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto regolamento.".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari".
- L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi'
recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di' un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".