Art. 30
(Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di
valutazione di impatto ambientale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e'
facolta' del proponente, prima dell'avvio del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente
direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute
nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente
presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli
impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la
redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che
intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso
contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui
detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente,
successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione
presentata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per
le politiche comunitario
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 30:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 luglio 1985, n. L 175;