Art. 30 
     (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio,  del  27  giugno  1985,   in   materia   di
                 valutazione di impatto ambientale) 
 
  1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e'
facolta'  del  proponente,  prima  dell'avvio  del  procedimento   di
valutazione  di  impatto  ambientale,  richiedere   alla   competente
direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio
un parere in merito alle informazioni  che  devono  essere  contenute
nello studio  di  impatto  ambientale.  A  tale  fine  il  proponente
presenta una relazione che,  sulla  base  dell'identificazione  degli
impatti ambientali attesi,  definisce  il  piano  di  lavoro  per  la
redazione dello studio di  impatto  ambientale,  le  metodologie  che
intende  adottare  per  l'elaborazione  delle  informazioni  in  esso
contenute e il relativo  livello  di  approfondimento.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel  caso  in  cui
detto  parere  sia  stato  reso,   puo'   chiedere   al   proponente,
successivamente all'avvio della procedura di valutazione  di  impatto
ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione 
presentata. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
 
 
 
Data a Roma, addi' 18 aprile 2005 
 
 
                               CIAMPI 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  Buttiglione, Ministro per 
                                  le politiche comunitario 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 30:
              -  La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 luglio 1985, n. L 175;