Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale) 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e' facolta' del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitario Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 30: - La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175;