Art. 7.
(Modifica  dell'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia   di   ordinamento   della   professione  di
                consulente in proprieta' industriale)

1.  In  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia delle
Comunita'   europee   del  13  febbraio  2003  nella  causa  C131/01,
l'articolo   2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342,   recante  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  in
proprieta'   industriale  e  la  formazione  del  relativo  Albo,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a)  abbia  il  godimento  dei  diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b)  sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c)  abbia  la  residenza  ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d)  abbia  superato  l'esame  di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia  superato  la  prova  attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta'   industriale   all'articolo   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.    Sono   altresi'   ammessi   all'attivita'   di   rappresentanza
professionale  di  fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste  dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente  la  professione  corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3.  La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea   e  automatica  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  al  fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative  al  godimento  dei  diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4.  Per  l'iscrizione  temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle  lettere  c)  e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non  partecipano  all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere   eletti   quali   componenti   del   Consiglio   dell'Ordine.
L'iscrizione   decade  con  il  decorso  del  periodo  per  il  quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma  2 e' effettuata
utilizzando,  in  lingua  originale,  o  il  titolo professionale, se
esistente,  o  il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6.   L'iscrizione   e'   effettuata   dal  Consiglio  dell'Ordine  su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342,
          reca:  «Regolamento recante l'ordinamento della professione
          di consulente in proprieta' industriale e la formazione del
          relativo Albo».
              -  Per  opportuna  conoscenza  si  riporta  il  comma 2
          dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
          (Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni):
              «2.  Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
          una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
          procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
          consulente per la proprieta' industriale.».