Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di
consulente in proprieta' industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01,
l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342, recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta' industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresi' ammessi all'attivita' di rappresentanza
professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine.
L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 e' effettuata
utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se
esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'Ordine su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342,
reca: «Regolamento recante l'ordinamento della professione
di consulente in proprieta' industriale e la formazione del
relativo Albo».
- Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2
dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
(Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni):
«2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.».