Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per
uso umano)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di
cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o
revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato
membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della
direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione, l'autorita' competente comunica
all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti
dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il
rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, la stessa
autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in
tal caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla
presentazione dei dati complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione
del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile ai sensi
dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono
essere oggetto dell'attivita' di distribuzione
all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone
il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il
grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel
rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato,
l'autorita' competente provvede ad inviare copia
dell'autorizzazione al Ministero della sanita'.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve
essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli
interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione
in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere
proposto.
4-bis. L'autorita' competente che ha concesso
l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi,
sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata
concessa, informa immediatamente il Ministero della salute
inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del
provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma
4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o
dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di
uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce
qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di
cui al presente articolo.».