Art. 12. Certificazioni 1. Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale. 2. Le navi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso dell'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, in conformita' al modello di cui all'allegato II. 3. Le navi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1. 4. Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza. 5. L'attestazione di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. 6. Il modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo' essere modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), e' il seguente: «Art. 176 (Attestazione di idoneita). - 1. L'idoneita' di tutte le navi di bandiera italiana e di quelle di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 ad effettuare il trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per il motore deve essere attestata dall'ente tecnico. 2. Per le navi di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 l'idoneita' al suddetto trasporto puo' essere certificata da apposita dichiarazione di conformita' alle pertinente regole degli emendamenti 1981 alla SOLAS 74 rilasciata dall'Amministrazione di bandiera.».