Art. 12.
                           Certificazioni
  1.  Le  navi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1, devono essere in
possesso  del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della
regola  19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione
di  bandiera  o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi
di  bandiera  straniera,  o  dall'organismo  tecnico  per  le navi di
bandiera nazionale.
  2.  Le  navi  di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in
possesso  dell'attestazione  di  idoneita'  rilasciata dall'organismo
tecnico, in conformita' al modello di cui all'allegato II.
  3.  Le  navi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a), in
alternativa,  se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma  1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di
cui al comma 1.
  4.  Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose
poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta,
devono  essere  in  possesso della certificazione di cui all'articolo
176 del regolamento di sicurezza.
  5.  L'attestazione  di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non
superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi
entro  un  periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni
data di scadenza.
  6.  Il  modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo'
essere  modificato  dall'Amministrazione  in  relazione  a variazioni
introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  176  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana in mare), e' il seguente:
              «Art.  176 (Attestazione di idoneita). - 1. L'idoneita'
          di  tutte  le  navi  di  bandiera  italiana  e di quelle di
          bandiera  straniera costruite anteriormente al 1° settembre
          1984  ad  effettuare  il  trasporto  di  autoveicoli con il
          serbatoio contenente combustibile per il motore deve essere
          attestata dall'ente tecnico.
              2.   Per   le  navi  di  bandiera  straniera  costruite
          anteriormente  al 1° settembre 1984 l'idoneita' al suddetto
          trasporto puo' essere certificata da apposita dichiarazione
          di  conformita'  alle  pertinente  regole degli emendamenti
          1981  alla  SOLAS  74  rilasciata  dall'Amministrazione  di
          bandiera.».