Art. 9
                    Ministero delle comunicazioni

  1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo
unico  nonche'  quelle  ricadenti  nelle  funzioni  e  nei compiti di
spettanza   statale   indicati   dall'articolo   32-ter  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come  da  ultimo sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
  2.  Sono  organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il
settore radiotelevisivo:
    a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
    b)  la  Commissione  per l'assetto del sistema televisivo, di cui
all'articolo  2,  comma  4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
  3.  Presso  il  Ministero  operano, nel settore radiotelevisivo, il
Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita
di  beni  e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del lotto,
enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogoal,  totip,  lotterie e
giochi  similari,  nonche'  il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori.
 
          Note all'art. 9.
              -  Il testo dell'art. 32-ter del decreto legislativo 30
          luglio   1999,   n.  300  (Riforma  all'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203)  come  sostituito  dell'art. 2 del gia' citato decreto
          legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e' il seguente:
              "Art.  32-ter  (Funzioni).  - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  funzioni  e compiti di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli
          Ispettorati territoriali:
                a) politiche nel settore delle comunicazioni;
                b) rapporti   con   l'Unione   europea   e   con   le
          organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  nel settore
          delle  comunicazioni,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, e del Ministro degli
          affari esteri;
                c) disciplina   del   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche;
                d) gestione  nazionale  di  programmi  comunitari  in
          materia di comunicazioni elettroniche;
                e) radiodiffusione  sonora  e  televisiva  pubblica e
          privata anche nelle forme evolutive;
                f)   regolamentazione   dei   servizi   postali,  con
          particolare  riferimento  al  contratto di programma con il
          fornitore del servizio universale;
                g) emissione delle carte valori postali;
                h) formazione  e  addestramento  professionale  anche
          tramite   la   Scuola   superiore  di  specializzazione  in
          telecomunicazioni;
                i) concessioni,  licenze e autorizzazioni nei settori
          delle comunicazioni;
                l)  controllo  del  mercato,  vigilanza  sul rispetto
          delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
                m) adeguamento  periodico del servizio universale nel
          campo delle comunicazioni;
                n) verifica degli obblighi di servizio universale nei
          settori delle comunicazioni;
                o) tutela delle comunicazioni;
                p) piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e
          relativa attivita' internazionale;
                q) gestione  degli  accordi internazionali in materia
          di  assegnazione  dei diritti d'uso delle frequenze e delle
          reti   ed   orbite   dei  sistemi  satellitari  e  notifica
          all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
                r) assegnazione  dei  diritti d'uso delle frequenze e
          delle numerazioni;
                s)  controllo delle emissioni radioelettriche e delle
          interferenze;
                t)   tecnologie  dell'informazione;  sicurezza  delle
          reti;   studi  e  ricerca  scientifica  nei  settori  delle
          comunicazioni  e  delle tecnologie dell'informazione (ICT);
          normazione  tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla
          numerazione,   standardizzazione,   anche  quale  organismo
          nazionale   di   standardizzazione  (NSO),  accreditamento,
          certificazione   ed   omologazione  nei  settori  dell'ICT;
          definizione  degli  standard  di  qualita'  dei servizi nei
          settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per
          le   tecnologie  innovative  nei  settori  dell'ICT  e  per
          l'adozione  e  l'implementazione di nuovi standard. Restano
          ferme  le competenze e le funzioni attribuite al Presidente
          del  Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie;
                u) servizi  multimediali, con particolare riferimento
          alle  iniziative  volte  alla  trasformazione  su  supporti
          innovativi  e  con  tecniche  interattive  delle produzioni
          tradizionali;
                v) certificazione   per   i   prodotti  e  i  sistemi
          informatici commerciali;
                z)  adozione  delle  regole di impiego degli apparati
          radioelettrici;
                aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
                bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio
          delle stazioni radioelettriche;
                cc)   attivita'   di   collaudo  ed  ispezione  delle
          apparecchiature radioelettriche di bordo;
                dd)   vigilanza   e  controllo  sugli  enti  operanti
          nell'ambito delle comunicazioni;
                ee)  agevolazioni  all'editoria,  ferme  restando  le
          competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
          delle attivita' produttive.
              2.   Nelle   materie   proprie   del   Ministero  delle
          comunicazioni    l'accertamento    delle    violazioni    e
          l'applicazione  delle relative sanzioni amministrative sono
          espletati  dagli uffici centrali e periferici del Ministero
          stesso,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ferme
          restando  le  funzioni  spettanti  agli  organi di polizia.
          L'ordinanza-ingiunzione,  di cui al secondo comma dell'art.
          18  della  legge  24 novembre l981, n. 689, e' adottata nel
          termine  di  centottanta  giorni dalla scadenza del termine
          indicato  nel  primo  comma  dell'art.  16  della  medesima
          legge.".
              -  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 2 del gia' citato
          decreto-legge    n.   323   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, e' il seguente:
              "4.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          nomina  una commissione coordinata da un esperto in materie
          radioelettriche  e  composta  da  un  esperto  designato da
          ciascuna  delle  associazioni  piu'  rappresentative  delle
          emittenti,  da  un  esperto  designato dalla concessionaria
          pubblica,  da  un esperto designato da ogni regione e dalle
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in
          materie  giuridiche  e  da  un rappresentante del Consiglio
          superiore  tecnico  delle  poste, delle telecomunicazioni e
          dell'automazione.  Tale  commissione formula osservazioni e
          proposte  sul procedimento istruttorio relativo al rilascio
          delle  concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed
          opera  quale  organo  consultivo del Ministro delle poste e
          delle    telecomunicazioni   per   i   problemi   attinenti
          all'assetto  del sistema radiotelevisivo. La partecipazione
          alla commissione e' a titolo gratuito.".