Art. 12. 
     Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 
 
  1. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  il  contenimento  dei  consumi  di  energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale,  le  ispezioni  periodiche,  e  i  requisiti
minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del  Presidente  della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,  e
dalle disposizioni di cui all'allegato L.