Art. 7. Divieto per organismi dell'allegato III e IV 1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati. 2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato. 3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B. 4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.