Art. 7. 
            Divieto per organismi dell'allegato III e IV 
  1.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte
A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati. 
  2.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,  parte
A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che  li
riguardano, contemplati in detta parte di allegato. 
  3.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la
detenzione, nelle corrispondenti zone  protette,  dei  vegetali,  dei
prodotti vegetali e delle  altre  voci  elencati  nell'allegato  III,
parte B. 
  4.  E'  vietata  l'introduzione,  la   commercializzazione   e   la
detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei  vegetali  e
dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV,  parte
B,  eccetto  qualora  siano  osservate  le  disposizioni  particolari
dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.