Art. 8. 
    Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale 
  1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel
territorio della Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  di  cui
all'allegato I o II, nonche' di  ogni  altro  organismo  nocivo,  non
segnalato precedentemente. 
  2. Le Istituzioni  scientifiche  che  conducono  monitoraggi  sulla
presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I  e  II  devono
tempestivamente comunicarne i  risultati  al  Servizio  fitosanitario
nazionale.