Art. 8. Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale 1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente. 2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale.