Art. 9. 
                   Divieto di commercializzazione 
  1. E' vietato  al  di  fuori  dei  pubblici  mercati  il  commercio
itinerante  di  semi,  piante  o  parti  di  piante  destinati   alla
coltivazione da parte di  soggetti  che  svolgono  tale  attivita'  a
titolo professionale nel processo produttivo. 
  2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino
infezioni o  infestazioni  in  atto  da  parte  di  organismi  nocivi
regolamentati, pericolose e diffusibili.