Art. 9. Divieto di commercializzazione 1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attivita' a titolo professionale nel processo produttivo. 2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.