Art. 10. 
 
          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 
 
  1.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in  possesso
dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di vigilanza  sono  coperti
dal  segreto  d'ufficio   anche   nei   confronti   delle   pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per  le
indagini su violazioni sanzionate penalmente. 
  2.  I  dipendenti  dell'ISVAP,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza, sono pubblici ufficiali  e  hanno  l'obbligo  di  riferire
esclusivamente  al  presidente  dell'ISVAP  tutte  le   irregolarita'
constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. 
  3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli  esperti  dei  quali
l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
  4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di  informazioni,  con
la Banca d'Italia, la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  la  Commissione  di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC),
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP  al  fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non  puo'  essere
reciprocamente opposto il segreto di ufficio. 
  5. Il segreto di ufficio  non  puo'  essere  altresi'  opposto  nei
confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei
due rami del Parlamento che acquisiscono i  dati,  le  notizie  e  le
informazioni secondo le  competenze  e  le  modalita'  stabilite  nei
rispettivi regolamenti. 
  6. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore  collaborazione  richiesta
dall'ISVAP, in conformita'  alle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di  informazioni,  con
le autorita' competenti  dell'Unione  europea  e  dei  singoli  Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle  rispettive  funzioni.
Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere  trasmesse  ad
altre autorita' italiane o a terzi senza il  consenso  dell'autorita'
che le ha fornite. 
  8. Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizione  di
reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP  puo'
scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati  terzi
rispetto all'Unione europea. 
  9.  L'ISVAP  puo'   scambiare   informazioni   con   le   autorita'
amministrative  o  giudiziarie   nell'ambito   di   procedimenti   di
liquidazione o concorsuali,  in  Italia  o  all'estero,  relativi  ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di  Stati  terzi  lo
scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.