Art. 5. 
 
                       Autorita' di vigilanza 
 
  1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo
mediante   l'esercizio   dei   poteri   di   natura    autorizzativa,
prescrittiva, accertativa,  cautelare  e  repressiva  previsti  dalle
disposizioni del presente codice. 
  2. L'ISVAP  adotta  ogni  regolamento  necessario  per  la  sana  e
prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati ed  allo  stesso  fine  rende
nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. 
  3. L'ISVAP effettua  le  attivita'  necessarie  per  promuovere  un
appropriato grado di protezione del consumatore e per  sviluppare  la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche
ed economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione  delle
linee di politica assicurativa. 
  4. L'ISVAP promuove le forme di  collaborazione  con  le  autorita'
degli altri Stati membri al fine di  rendere  organica,  efficace  ed
omogenea la vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in
conformita' alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario. 
  5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge  12  agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto  dei  principi
di  autonomia  necessari  ai  fini  dell'esercizio  imparziale  delle
funzioni di vigilanza sul settore assicurativo. 
 
          Nota all'art. 5: 
              - La legge 12 agosto 1982,  n.  576  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto  1982,  n.  229)  concerne  la
          «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».