Art. 7. 
 
                               Reclami 
 
  1.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche,  nonche'  le  associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli  interessi  dei  consumatori
hanno facolta' di  proporre  reclamo  all'ISVAP,  per  l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice,  nei
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,  degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura  prevista
con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi  del
giusto procedimento.