Art. 9. 
 
                  Regolamenti e altri provvedimenti 
 
  1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del  presente  codice
sono  emanati  dal  presidente  dell'Istituto  nel   rispetto   della
procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5. 
  3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini  e  le  procedure
per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza.  L'ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti relativi  all'accertamento
delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel  rispetto  dei
principi della facolta' di denuncia di parte, della piena  conoscenza
degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della  verbalizzazione
nonche' della  distinzione  tra  le  funzioni  istruttorie  e  quelle
decisorie.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   i   principi
sull'individuazione   e   sulle   funzioni   del   responsabile   del
procedimento, sulla partecipazione  al  procedimento  e  sull'accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.  241.
L'ISVAP determina i casi di necessita'  ed  urgenza  o  i  motivi  di
riservatezza per cui e' consentito derogare ai principi  sanciti  nel
presente comma. 
  4.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che    prevedono
un'autorizzazione dell'ISVAP possono essere  applicate  dall'Istituto
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative  a  determinate
categorie  di  atti  o  di  soggetti.  Le  autorizzazioni  rilasciate
dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo  le  modalita'
previste per i regolamenti. 
  5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di
carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.  I  medesimi  atti,  nonche'  ogni   altro   provvedimento
rilevante  relativo  ai  soggetti  sottoposti   a   vigilanza,   sono
pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese  successivo  a
quello  della  loro  adozione  e  sono  altresi'   resi   prontamente
disponibili sul suo sito Internet. 
  6. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  tutti  i  regolamenti  e  i
provvedimenti di carattere generale emanati  ai  sensi  del  presente
codice  sono  pubblicati,  a  cura  del  Ministero  delle   attivita'
produttive, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se  nel
corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di  nuovi  o  siano
intervenute modifiche di quelli gia' emanati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'art. 17 della legge 400 del 1988 e' il seguente: 
              Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - La legge 7 agosto  1990,  n.  241  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne  «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi».