Art. 10. Regolamenti didattici 1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero. 2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica. 3. Ogni regolamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo; e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalita' delle attivita' formative, con esclusione dello studio individuale. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico; f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalita' di individuazione per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; m) alla valutazione della qualita' della didattica; o) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; p) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8. 5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.