Art. 10.
                        Regolamenti didattici
  1.  Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi
nei  regolamenti  didattici  che  sono redatti nel rispetto, per ogni
corso,  delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti
decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
  2.  I  regolamenti  didattici e le relative modifiche sono adottati
con  decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per
via telematica.
  3. Ogni regolamento didattico determina:
    a) le   denominazioni   e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi,
indicando le relative scuole di appartenenza;
    b) il  quadro  generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
    c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo;
    e) l'elenco   degli   insegnamenti  dei  corsi  e  dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
    f) gli  obiettivi  formativi  specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita'
formativa;
    g) i   curricula   offerti   agli   studenti   e   le  regole  di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
    i) le   disposizioni  sugli  obblighi  di  frequenza  in  misura,
comunque,  non  inferiore  all'80  per  cento  della  totalita' delle
attivita' formative, con esclusione dello studio individuale.
  4.   I   regolamenti   didattici,   nel   rispetto  degli  statuti,
disciplinano  altresi'  gli  aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
    a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi
provvedono  collegialmente  alla  programmazione,  al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
    b)  alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali,
ivi  comprese  le attivita' didattiche integrative, di orientamento e
di tutorato;
    c) alle  procedure  per  lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche   di   profitto,   nonche'   della   prova  finale  per  il
conseguimento del titolo di studio;
    d) alle  modalita'  con  cui  si  perviene  alla  valutazione del
profitto   individuale  dello  studente,  che  deve  comunque  essere
espressa  mediante  una  votazione  in  trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
    e) alla  valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di diploma accademico;
    f) ai  criteri  di  ammissione  e  di  frequenza  ai  corsi degli
studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
    g)  all'organizzazione  di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai  corsi  di  diploma,  nonche'  di  quelle  relative  agli obblighi
formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
    h) alle   istituzioni   di   uno   specifico   servizio   per  il
coordinamento   delle  attivita'  di  orientamento,  da  svolgere  in
collaborazione  con  gli  istituti d'istruzione secondaria superiore,
nonche'  in  ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli
studenti;
    i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
    l) alle  modalita'  di  individuazione  per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
    m) alla valutazione della qualita' della didattica;
    o) alle  forme  di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
    p) alle  modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 8.
  5.  Le  istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati  dai  paesi  europei,  le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
  6.   Le   istituzioni,   con  appositi  regolamenti,  riordinano  e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti,  in  accordo  con le disposizioni del presente regolamento,
dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per
l'elaborazione  di  valutazioni  statistiche  omogenee sulle carriere
degli  studenti,  il  Ministro,  con propri decreti, individua i dati
essenziali  che  devono essere presenti nei sistemi informativi sulle
carriere degli studenti di tutte le istituzioni.