Art. 3
                           Titoli e corsi

  1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
    a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del
corso di diploma accademico di primo livello;
    b)  diploma  accademico di secondo livello, conseguito al termine
del corso di diploma accademico di secondo livello;
    c)  diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine
del corso di specializzazione;
    d)  diploma  accademico  di formazione alla ricerca conseguito al
termine   del   corso   di   formazione   alla   ricerca   nel  campo
corrispondente;
    e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del
corso di perfezionamento.
  2.  I  titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello,
nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
  3.  Il  corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo
di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche,
nonche'   l'acquisizione  di  specifiche  competenze  disciplinari  e
professionali.
  4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo
di  fornire  allo  studente una formazione di livello avanzato per la
piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione
di competenze professionali elevate.
  5.  Il  corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo
studente   competenze  professionali  elevate  in  ambiti  specifici,
individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.
  6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le
competenze  necessarie  per  la  programmazione e la realizzazione di
attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione. Il titolo finale e'
equiparato al dottorato di ricerca universitario.
  7.  Il  corso  di  perfezionamento  o  master  risponde ad esigenze
culturali  di  approfondimento  in determinati settori di studio o ad
esigenze  di  aggiornamento  o di riqualificazione professionale e di
educazione permanente.
  8.  Sulla  base  di  apposite  convenzioni  le  istituzioni possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente
ad  altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello,
abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento
italiano   secondo   la   disciplina   di   diritto   comunitario  ed
internazionale.
  9.  Agli  esami  previsti per il conseguimento dei titoli di cui al
presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.