Art. 4. Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata 1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni. 3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico. 4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.