Art. 4.
       Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
  1.  Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in
campo   artistico,   in   particolare  delle  belle  arti,  musicale,
coreutico,   drammatico   e  del  design,  al  fine  di  favorire  il
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  e  di perseguire livelli
artistici e professionali elevati.
  A  tale  fine,  le  istituzioni  possono  stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati.
  2.  Le  istituzioni  possono  attivare  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie   comunque   acquisite   nei  propri  bilanci,  attivita'
formative  finalizzate  alla formazione permanente e ricorrente, alla
educazione   degli   adulti,   nonche'  attivita'  formative  esterne
attraverso contratti e convenzioni.
  3.  I  criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'
formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
  4.  Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole
con  peculiari  finalita'  connesse ad obiettivi formativi di livello
non  superiore  li  mantengono  attivi  secondo  criteri  e modalita'
definite  con  il  regolamento  didattico. Al termine dei corsi viene
rilasciato  un  attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le
istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.