Art. 5.
               Ordinamento didattico generale e scuole
  1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di
vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le
scuole  sono  individuate  nella  allegata  tabella A. Con successivo
regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche
ed  integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni
didattiche  connesse  a  nuovi corsi di studio individuati in sede di
programmazione e di sviluppo del sistema.
  2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di
produzione  e  sono  responsabili  dell'offerta formativa complessiva
delle  scuole  in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita'
didattica   dei  corsi  dei  differenti  livelli  in  esse  attivati.
All'interno  di  ciascuna  scuola,  i corsi possono essere articolati
anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti.
  3.  In  prima  applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto
previsto  al  comma  5, sono istituiti nelle scuole individuate nella
tabella  A,  in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui
all'articolo  9,  mediante trasformazione dei corsi attivati anche in
via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal
contributo  ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di
soggetti  pubblici  o  privati.  Tale  trasformazione e' disposta, su
proposta  delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle
risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
  4.  Fino  all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7,  lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione  dei  corsi,  i  corsi  di  secondo livello, i corsi di
specializzazione  e  i corsi di formazione alla ricerca sono attivati
esclusivamente  in  via  sperimentale, su proposta delle istituzioni,
con  decreto  del  Ministro  che  verifica  gli obiettivi formativi e
l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito
il  CNAM.  I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con
riferimento   agli   ambiti   professionali  creativo-interpretativo,
didattico-pedagogico,     metodologico-progettuale,    delle    nuove
tecnologie  e  linguaggi,  della  valorizzazione  e conservazione del
patrimonio artistico.
  5.   I   corsi  di  didattica  finalizzati  alla  formazione  degli
insegnanti  sono  disciplinati  secondo  quanto  previsto dalla legge
28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
 
          Nota all'art. 5:
              - La  legge  28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega
          al   Governo   per  la  definizione  delle  norme  generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia  di  istruzione  e formazione professionale» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.