Art. 5. Ordinamento didattico generale e scuole 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema. 2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. 3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella A, in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione e' disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. 4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico. 5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
Nota all'art. 5: - La legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.