Art. 6. Crediti formativi accademici 1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico. 6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. 8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».