Art. 6.
                    Crediti formativi accademici
  1.   Al   credito  formativo  accademico,  di  seguito  denominato:
«credito»,  corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto
ministeriale  possono  essere  determinate variazioni in aumento o in
diminuzione  delle  predette  ore per singole scuole, entro il limite
del 20 per cento.
  2.  La  quantita'  media  di impegno di apprendimento, svolto in un
anno  da  uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in
60 crediti.
  3.  I  decreti  ministeriali  determinano,  altresi',  per ciascuna
scuola  la  frazione  dell'impegno orario complessivo che deve essere
riservata  allo  studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad
altre  attivita'  formative  di  tipo individuale. Gli stessi decreti
assegnano,  di  norma,  rispetto  all'impegno  complessivo di ciascun
credito,  alle  lezioni  teoriche  il  30  per  cento, alle attivita'
teorico-pratiche  il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il
100 per cento.
  4.  I  crediti  corrispondenti  a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra
forma  di  verifica  del profitto prevista dal regolamento didattico,
fermo  restando  che la valutazione del profitto e' effettuata con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa  istituzione  o  in  altre  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica  e  musicale  o  universita'  o  della  formazione  tecnica
superiore  di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
compete  alla  istituzione  che accoglie lo studente, con procedure e
criteri   predeterminati   stabiliti   nel   rispettivo   regolamento
didattico.
  6.  Nei  regolamenti  didattici  possono  essere  previste forme di
verifica  periodica  dei  crediti  acquisiti,  al  fine  di  valutare
l'attualita'  dei  correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo
di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificati  per  studenti  impegnati  a  tempo pieno negli studi o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
  7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri
predeterminati  nel  regolamento  didattico, le conoscenze e abilita'
professionali maturate nella specifica disciplina.
  8.  In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del
Ministro,  sentito  il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i
crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei
nuovi corsi.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  69  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              «Art.    69    (Istruzione    e    formazione   tecnica
          superiore). - 1.  Per  riqualificare  e  ampliare l'offerta
          formativa  destinata  ai  giovani e agli adulti, occupati e
          non   occupati,   nell'ambito  del  sistema  di  formazione
          integrata  superiore  (FIS),  e' istituito il sistema della
          istruzione  e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
          si  accede  di  norma con il possesso del diploma di scuola
          secondaria  superiore. Con decreto adottato di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione,  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  e  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
          di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
          definiti  le  condizioni  di accesso ai corsi dell'IFTS per
          coloro  che  non  sono  in  possesso  del diploma di scuola
          secondaria  superiore,  gli  standard  dei diversi percorsi
          dell'IFTS,  le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
          i  sistemi  formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i
          criteri   per  l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e
          titoli;  con  il  medesimo decreto sono altresi' definiti i
          crediti  formativi  che  vi  si acquisiscono e le modalita'
          della   loro   certificazione   e  utilizzazione,  a  norma
          dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».