Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
  1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di diploma di primo livello
occorre  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria
superiore   o  di  altro  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,
riconosciuto idoneo.
  2.   I  regolamenti  didattici,  ferme  restando  le  attivita'  di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
lettera  g),  richiedono  altresi'  il  possesso  o l'acquisizione di
un'adeguata   preparazione   iniziale.   A   tale  fine,  gli  stessi
regolamenti   didattici   definiscono  le  conoscenze  richieste  per
l'accesso  e  ne  determinano  le  modalita'  di  verifica,  anche  a
conclusione    di    attivita'    formative   propedeutiche,   svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore.
  3.  I  Conservatori  di  musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma
accademico  di  primo  livello  studenti  con  spiccate  capacita'  e
attitudini,  ancorche'  privi  del  diploma  di istruzione secondaria
superiore,  comunque  necessario  per  il  conseguimento  del diploma
accademico.
  4.  Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo
livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico
di  primo  livello,  ovvero  di  altro  titolo  di  studio conseguito
all'estero,   riconosciuto   idoneo.   Occorre,   altresi',   che  la
preparazione  acquisita  sia coerente ed adeguata al corso di secondo
livello.
  5.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di specializzazione, occorre
essere  in  possesso  di  diploma  accademico  di  primo livello o di
laurea,  ovvero  di  altro  titolo  di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
  6.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di formazione alla ricerca,
occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o
di  laurea  magistrale,  ovvero  di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
  7.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di perfezionamento o master,
occorre  essere  in possesso di diploma accademico di primo livello o
di  laurea.  Le  istituzioni  definiscono  le  ipotesi nelle quali e'
richiesto  il  possesso  del  diploma accademico di secondo livello o
della laurea magistrale.
  8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero  ai  soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla
istituzione  interessata,  nel  rispetto delle norme, delle direttive
dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
  9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato
dalla  singola  istituzione  in  relazione al rapporto tra studenti e
docenti,  nonche'  alla  dotazione  di  strutture  ed  infrastrutture
adeguate  alle  specifiche  attivita'  formative,  nel  rispetto  dei
requisiti  definiti  in  sede  di  programmazione  e  valutazione del
sistema.