Art. 7. Ammissione ai corsi 1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. 4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. 5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale. 8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti. 9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.