Art. 8. Conseguimento dei titoli e durata dei corsi 1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. 2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura puo' essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli. 3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. 4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.