Art. 8.
             Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
  1.  Per  conseguire  il  diploma  accademico  di  primo livello, lo
studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
  2.  Per  conseguire  il  diploma  accademico di secondo livello, lo
studente  deve  aver  acquisito  almeno 120 crediti. Tale misura puo'
essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10,
comma  1,  in  relazione  alle  esigenze specifiche di alcune materie
artistiche  o  musicali,  anche  con  riferimento  alla necessita' di
allineamento   ai  parametri  di  riconoscimento  internazionale  dei
titoli.
  3.  Per  conseguire  il  diploma  di  perfezionamento  o master, lo
studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
  4.  Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al
numero  totale  di  crediti  secondo  quanto  previsto dai precedenti
commi,  tenendo  conto  che  ad  un  anno corrispondono, di norma, 60
crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.