Art. 9.
       Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
  1.  Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60
per   cento  dei  crediti  formativi  necessari  per  ciascun  corso,
conseguiti  nelle  attivita'  formative  raggruppate  nelle  seguenti
tipologie:
    a) attivita' formative relative alla formazione di base;
    b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del
corso.
  2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono:
    a) attivita'  formative  relative  alla  preparazione della prova
finale  per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma
accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
    b) attivita'  formative  ulteriori, volte ad acquisire conoscenze
linguistiche,    nonche'   abilita'   informatiche   e   telematiche,
relazionali  o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonche'   attivita'   formative   volte   ad   agevolare   le  scelte
professionali,  mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento;
    c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi  a  quelli  di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
  3.  Le  attivita'  formative  comprendono,  ove  ad esse correlate,
attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
  4.  Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei
crediti  riservati  ad attivita' autonomamente scelte dallo studente,
comunque  non  inferiore  al  5  per  cento e non superiore al 15 per
cento.