Art. 9. Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative relative alla formazione di base; b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono: a) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. 3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita' di laboratorio e di produzione artistica. 4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.