Art. 12.
                Organizzazione educativa e didattica

  1.  Le  attivita' educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono
assicurate   con   la   dotazione   di  personale  docente  assegnato
all'istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti
di   cui   all'articolo   3,   ove   essi  richiedano  una  specifica
professionalita'  non  riconducibile  agli  ambiti disciplinari per i
quali  e'  prevista  l'abilitazione  all'insegnamento,  gli  istituti
stipulano  contratti  di  diritto privato con esperti, in possesso di
adeguati  requisiti  tecnico-professionali,  sulla  base di criteri e
modalita'   definiti   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui
al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di  bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
  2.  L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia  e  nella  responsabilita' degli istituti, in costante
rapporto  con  le  famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e
produttive  del territorio, fermo restando che il perseguimento delle
finalita'  dei  licei,  cosi'  come  previste  dal  presente capo, e'
affidato,  anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio,
ai   docenti   responsabili  degli  insegnamenti  e  delle  attivita'
educative  e  didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal
fine  concorre  prioritariamente  il docente in possesso di specifica
formazione  che  svolge  funzioni  di orientamento nella scelta delle
attivita'  di  cui  all'articolo  3,  commi  2 e 3, di tutorato degli
studenti, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di
cura  delle  relazioni con le famiglie e di cura della documentazione
del  percorso  formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli
altri docenti.
  3.  Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione,  nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso  la  permanenza  dei  docenti  nella  sede di titolarita',
almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
  4.  Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le
universita'  e  con  le  istituzioni  dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso
di   studi,   specifiche   modalita'   per   l'approfondimento  delle
competenze,  delle  conoscenze  e  per l'incremento delle capacita' e
delle  abilita'  richieste  per  l'accesso  ai  corsi  di  istruzione
superiore.
  5.  Con  uno  o  piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117,  sesto  comma  della  Costituzione  e dell'articolo 17, comma 2,
della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  Commissioni
parlamentari    competenti,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni
di  cui  agli  allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D,
D-bis, E ed F, del presente decreto.
 
          Note all'art. 12:
              -  Per  il  testo  dell'art.  117,  sesto  comma, della
          Costituzione si vedano le note al preambolo.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».