Art. 12. Organizzazione educativa e didattica 1. Le attivita' educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilita' degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalita' dei licei, cosi' come previste dal presente capo, e' affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti. 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico. 4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le universita' e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacita' e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione si vedano le note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».