Art. 13. Valutazione e scrutini 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3. 3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilita' dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non e' ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni puo' essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati. 4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio. 5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini. 7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425: «Art. 2 (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso; b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5; c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento; d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5. 2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'eta' dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 4. Puo' essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva. 5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323: «Art. 3 (Candidati esterni). - 1. Oltre ai candidati di cui all'art. 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'eta'; d) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in corso; e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame. 3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio. 4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi. 5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove. 8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo' valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima. 10. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine e' differito al 20 marzo.».