Art. 13.
                       Valutazione e scrutini

  1.  La  valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento  degli  studenti  e la certificazione delle competenze,
abilita'  e  capacita'  da  essi  acquisite  sono affidate ai docenti
responsabili   degli  insegnamenti  e  delle  attivita'  educative  e
didattiche  previsti  dai  piani di studio personalizzati. Sulla base
degli  esiti  della valutazione periodica, gli istituti predispongono
gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
  2.  Ai  fini  della  validita'  dell'anno, per la valutazione dello
studente,  e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
  3.  Salva  la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al
termine  di  ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i
docenti   effettuano   una   valutazione   ai   fini   di  verificare
l'ammissibilita'   dello   studente  al  terzo  ed  al  quinto  anno,
subordinata  all'avvenuto  raggiungimento  di  tutti gli obiettivi di
istruzione  e  di  formazione,  ivi  compreso  il comportamento degli
studenti.  In  caso  di  esito  negativo  della valutazione periodica
effettuata  alla  fine  del  biennio, lo studente non e' ammesso alla
classe  successiva.  La  non  ammissione al secondo anno dei predetti
bienni   puo'   essere   disposta   per  gravi  lacune,  formative  o
comportamentali, con provvedimenti motivati.
  4.  Al  termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli
studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.
  5.  All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso
dei  requisiti  prescritti  dall'articolo  2  della legge 10 dicembre
1997,  n.  425  e  dall'articolo  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
  6.  Coloro  che  chiedano  di  rientrare nei percorsi liceali e che
abbiano  superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima
quanti  ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono
essere  ammessi  a  classi  successive  alla prima previa valutazione
delle   conoscenze,   competenze,  abilita'  e  capacita'  possedute,
comunque  acquisite,  da  parte  di  apposite  commissioni costituite
presso  le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete
tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto
dei  crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre
i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze,   abilita'   e   capacita'  necessarie  per  la  proficua
prosecuzione  degli  studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono  stabilite  le modalita' di
costituzione  e  funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di
cui   al  presente  comma  si  provvede  dopo  l'effettuazione  degli
scrutini.
  7.  Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo
e  che  intendano  di  proseguire  gli  studi  nel sistema dei licei,
possono  chiedere  di  essere  sottoposti  alle valutazioni di cui al
comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento
dell'esame  di  Stato  di  cui  al  comma 6 i richiedenti che abbiano
compiuto  il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
quello  dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno
in  corso,  abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta'
sono  altresi'  dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore.
 
          Note all'art. 13:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425:
              «Art.  2  (Ammissione).  -  1.  All'esame di Stato sono
          ammessi:
                a) gli   alunni  delle  scuole  statali  che  abbiano
          frequentato l'ultimo anno di corso;
                b) gli  alunni  delle  scuole statali che siano stati
          ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
                c) gli  alunni  delle  scuole pareggiate o legalmente
          riconosciute  che abbiano frequentato l'ultima classe di un
          corso  di  studi  nel  quale  siano  funzionanti almeno tre
          classi  del  quinquennio  oppure  che  risulti  in  via  di
          esaurimento;
                d) gli  alunni  delle  scuole pareggiate o legalmente
          riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di
          un  corso  di  studi  avente le caratteristiche di cui alla
          lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai
          commi 4 e 5.
              2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono
          ridefiniti  avendo  riguardo:  all'eta'  dei  candidati; al
          possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria
          superiore;   agli  studi  seguiti  nell'ambito  dell'Unione
          europea; ad obblighi internazionali.
              3.   Fermo   restando   quanto  disposto  dall'art.  7,
          l'ammissione   dei  candidati  esterni  che  non  siano  in
          possesso  di promozione all'ultima classe e' subordinata al
          superamento  di un esame preliminare inteso ad accertare la
          loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
          dell'anno  o  degli  anni per i quali non siano in possesso
          della  promozione  o dell'idoneita' alla classe successiva.
          Si  tiene  conto  anche  di crediti formativi eventualmente
          acquisiti.  Il superamento dell'esame preliminare, anche in
          caso  di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
          idoneita'   all'ultima   classe.   L'esame  preliminare  e'
          sostenuto  davanti  al consiglio della classe dell'istituto
          statale  collegata alla commissione alla quale il candidato
          e'  stato  assegnato;  il candidato e' ammesso all'esame di
          Stato  se  consegue  un  punteggio  minimo di sei decimi in
          ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
              4.  Puo' essere prevista l'abbreviazione di un anno del
          corso   di   studi   di  scuola  secondaria  superiore  per
          l'assolvimento dell'obbligo di leva.
              5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
          il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso
          di  studi,  di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
          abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  materne, gli
          alunni  dei  ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,
          dei  licei  artistici,  degli  istituti  magistrali,  degli
          istituti  tecnici  e  professionali, nonche' degli istituti
          d'arte  e  delle  scuole  magistrali,  che, nello scrutinio
          finale,   per  la  promozione  all'ultima  classe,  abbiano
          riportato  non  meno  di  otto  decimi in ciascuna materia,
          ferma  restando  la  particolare  disciplina concernente la
          valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323:
              «Art. 3 (Candidati esterni). - 1. Oltre ai candidati di
          cui  all'art.  2  sono  ammessi  all'esame  di  Stato, alle
          condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
                a) compiano  il  diciannovesimo  anno  di  eta' entro
          l'anno  solare  in  corso  e  dimostrino  di aver adempiuto
          all'obbligo scolastico;
                b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola
          media  da  almeno  un  numero  di  anni pari a quello della
          durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
                c) siano  in  possesso,  nel  caso  di esami di Stato
          negli  istituti  professionali e negli istituti d'arte, del
          diploma,   rispettivamente,   di  qualifica  e  di  licenza
          corrispondente  da  almeno  un numero di anni pari a quello
          della    durata    del    corso    integrativo   prescelto,
          indipendentemente dall'eta';
                d) compiano  il  ventitreesimo  anno  di  eta'  entro
          l'anno solare in corso;
                e) siano  in  possesso  di altro titolo conseguito al
          termine  di  un  corso  di  studio di istruzione secondaria
          superiore di durata almeno quadriennale;
                f) abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di
          corso prima del 15 marzo.
              2.  I candidati agli esami negli istituti professionali
          devono   documentare  di  avere  esperienze  di  formazione
          professionale   o   lavorative   coerenti,   per  durata  e
          contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di
          istituto presso il quale svolgono l'esame.
              3.  I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono
          esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
              4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che
          abbiano   sostenuto  o  sostengano  nella  stessa  sessione
          qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di
          studi.
              5.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in
          possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche
          riferita  ad  un  corso  di  studi di un Paese appartenente
          all'Unione  europea  di  tipo  e  livello  equivalente,  e'
          subordinata  al  superamento di un esame preliminare inteso
          ad   accertare,   attraverso   prove   scritte,   grafiche,
          scrittografiche,  pratiche  e orali secondo quanto previsto
          dal  piano  di  studi,  la  loro preparazione sulle materie
          dell'anno  o  degli  anni per i quali non siano in possesso
          della  promozione  o dell'idoneita' alla classe successiva.
          Ai  fini  della individuazione delle prove da sostenere, si
          tiene   conto  anche  di  crediti  formativi  eventualmente
          acquisiti e debitamente documentati.
              6.  I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli
          in  possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di
          altro  corso  di  studi sostengono l'esame preliminare solo
          sulle  materie  e  sulle parti di programma non coincidenti
          con   quelle   del   corso  gia'  seguito.  Ai  fini  della
          individuazione  delle  prove  da  sostenere, si tiene conto
          anche   di  crediti  formativi  eventualmente  acquisiti  e
          debitamente documentati.
              7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio
          e  comunque  non oltre il termine delle lezioni, davanti al
          consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla
          commissione  alla quale il candidato e' stato assegnato. Il
          consiglio  di  classe,  ove  necessario,  e'  integrato dai
          docenti  delle  materie  insegnate  negli  anni  precedenti
          l'ultimo.  Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
          la  costituzione  di apposite commissioni d'esame, ai sensi
          dell'art.  9,  comma  3,  l'esame  preliminare e' sostenuto
          davanti al consiglio della classe terminale individuata dal
          capo  dell'istituto  sede dell'esame conclusivo, al momento
          dell'acquisizione  della  domanda  di  ammissione all'esame
          medesimo.  Il  candidato  e'  ammesso all'esame di Stato se
          consegue  un  punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna
          delle discipline per le quali sostiene le prove.
              8.   I   candidati  provenienti  da  Paesi  dell'Unione
          europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
          classe  di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
          sono  ammessi  a  sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi
          previste  dal  comma  1,  lettere  a),  d)  ed  e),  previo
          superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
          dell'adempimento   dell'obbligo  scolastico,  di  cui  alla
          lettera  a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con
          la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
          a    quello    previsto   dall'ordinamento   italiano   per
          l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
              9.  L'esito  positivo  degli esami preliminari previsti
          dai  commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame
          di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di
          istituto  di istruzione secondaria superiore cui l'esame si
          riferisce.  L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso
          di  non  ammissione  all'esame  di  Stato,  puo'  valere, a
          giudizio  del  consiglio  di  classe, come idoneita' ad una
          delle classi precedenti l'ultima.
              10.   E'  fatta  salva  l'ammissione  di  candidati  in
          attuazione  di  obblighi  internazionali anche derivanti da
          specifici accordi.
              11.   I  candidati  presentano  domanda  di  ammissione
          all'esame,  ad  un  solo  istituto,  entro  il  30 novembre
          dell'anno  scolastico  in  cui  intendono sostenere l'esame
          stesso.   Eventuali   domande   tardive   sono   prese   in
          considerazione  esclusivamente dai Provveditori agli studi,
          limitatamente  a casi di gravi e documentati motivi, sempre
          che  pervengano  entro  il  31  gennaio.  Limitatamente  ai
          candidati  che  cessano  la  frequenza  dell'ultimo anno di
          corso  dopo  il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto
          termine e' differito al 20 marzo.».