Art. 14.
                           Esame di Stato

  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo dei percorsi liceali considera e
valuta  le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del  ciclo  e  si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad
indirizzo,  organizzate  dalle  commissioni  d'esame  e  su  prove  a
carattere  nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286,   dall'Istituto   nazionale   di   valutazione  del  sistema  di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del
corso  ed  in  relazione  alle discipline di insegnamento dell'ultimo
anno.
  2.   All'esame  di  Stato  sono  ammessi  gli  studenti  che  hanno
conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.
  3.  Sono  altresi'  ammessi all'esame di Stato nella sessione dello
stesso  anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che,
nello  scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato
una  votazione  non  inferiore  alla  media  di sette decimi e, nello
scrutinio  finale  del  secondo  periodo  biennale, una votazione non
inferiore  agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la
particolare  disciplina  concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.
  4.  I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono
l'esame  di  Stato  secondo le modalita' definite dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
  5.  All'articolo  4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
il  terzo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "I candidati esterni
sono  ripartiti  tra  le diverse commissioni degli istituti statali e
paritari ed il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per
cento  dei  candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di
assegnare  i  candidati  esterni  alle  predette commissioni, possono
essere  costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni
apposite.".
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b)
          del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
              «Art.   3   (Compiti  dell'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione). - 1. L'Istituto:
                a) (omissis);
                b) predispone,  nell'ambito  delle prove previste per
          l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la
          loro  scelta  da  parte  del Ministro, le prove a carattere
          nazionale,   sulla   base   degli  obiettivi  specifici  di
          apprendimento  del corso ed in relazione alle discipline di
          insegnamento  dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede
          alla  gestione  delle prove stesse, secondo le disposizioni
          emanate  in  attuazione  dell'art.  3, comma 1, lettera c),
          della legge 28 marzo 2003, n. 53;».
              - Per  il  testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 luglio 1999, n. 323 si vedano le note
          all'art. 13.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  4,  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  come  modificato dal presente
          decreto:
              «Art.   4   (Commissione  e  sede  d'esame).  -  1.  La
          commissione   d'esame   e'  nominata  dal  Ministero  della
          pubblica  istruzione  ed  e'  composta  da non piu' di otto
          membri,  dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
          per   cento   esterni  all'istituto,  piu'  il  presidente,
          esterno;  le materie affidate ai membri esterni sono scelte
          annualmente  con  le  modalita' e nei termini stabiliti con
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione, adottato a
          norma  dell'art.  205 del testo unico approvato con decreto
          legislativo   16  aprile  1994,  n.  297.  I  compensi  dei
          commissari  e  del  presidente sono contenuti nei limiti di
          spesa di cui al comma 5.
              2.  Ogni  due  commissioni  d'esame  sono  nominati  un
          presidente   unico   e   commissari   esterni  comuni  alle
          commissioni  stesse, in numero pari a quello dei commissari
          interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
          quattro.  Il  presidente  e'  nominato  dal Ministero della
          pubblica  istruzione,  sulla  base  di  criteri e modalita'
          predeterminati,  tra  i  capi  di  istituti  di  istruzione
          secondaria  superiore  statali,  tra  i capi di istituto di
          scuola   media   statale   in   possesso   di  abilitazione
          all'insegnamento  nella  scuola secondaria superiore, tra i
          professori  universitari  di  prima  e seconda fascia anche
          fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
          i  capi  di  istituto e i docenti degli istituti statali di
          istruzione  secondaria superiore collocati a riposo da meno
          di  cinque  anni,  tra  i  docenti  della scuola secondaria
          superiore.  Il  presidente  e'  tenuto ad essere presente a
          tutte  le  operazioni  delle  commissioni. I membri esterni
          sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
          docenti  della  scuola  secondaria  superiore. E' stabilita
          l'incompatibilita'  a  svolgere la funzione di presidente e
          di  membro  esterno della commissione d'esame nella propria
          scuola,  in scuole del distretto e in scuole nelle quali si
          sia prestato servizio negli ultimi due anni.
              3.  Le  commissioni  d'esame  possono  provvedere  alla
          correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio  operando  per  aree  disciplinari;  le decisioni
          finali  sono  assunte dall'intera commissione a maggioranza
          assoluta.
              4.  Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati,
          di  norma,  non  piu'  di  trentacinque candidati. Ciascuna
          commissione   di   istituto   legalmente   riconosciuto   o
          pareggiato  e'  abbinata  ad  una  commissione  di istituto
          statale.  I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
          commissioni  degli  istituti  statali e paritari ed il loro
          numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei
          candidati  interni;  nel caso non vi sia la possibilita' di
          assegnare  i  candidati  esterni alle predette commissioni,
          possono  essere  costituite,  soltanto  presso gli istituti
          statali, commissioni apposite.
              5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
          compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
          della   pubblica   istruzione,  adottato  d'intesa  con  il
          Ministro  del  tesoro,  entro  il  limite  di  spesa di cui
          all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          come  interpretato  dall'art.  1,  comma 80, della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  che, a tal fine, e' innalzato di
          lire   33  miliardi.  I  compensi  sono  onnicomprensivi  e
          sostitutivi  di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il
          trattamento  di missione, e sono differenziati in relazione
          alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
          ai  tempi  di  percorrenza  dalla  sede  di  servizio  o di
          abituale  dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di
          sostituzione   dei   commissari   e   dei  presidenti  sono
          specificamente individuati.
              6.  Sede  d'esame  per  i  candidati  interni  sono gli
          istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime
          classi  di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2,
          comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
          sede  d'esame  dei  candidati  esterni  sono  gli  istituti
          statali.  Gli  istituti statali sede di esame dei candidati
          esterni,  salvo casi limitati e specificamente individuati,
          sono  quelli  esistenti  nel  comune  o  nella provincia di
          residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
          sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
          provincia  ove  e' presentata la domanda di ammissione agli
          esami.».