Art. 2.
                         Finalita' e durata

  1.  I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata
dei   temi  legati  alla  persona  ed  alla  societa'  nella  realta'
contemporanea,  affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo,  progettuale  e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi
fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza
di   conoscenze,   competenze,   abilita'  e  capacita',  generali  e
specifiche,  coerenti  con  le attitudini e le scelte personali, e le
competenze  adeguate  all'inserimento  nella vita sociale e nel mondo
del  lavoro.  In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli
4,  6  e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con
una  specifica  funzione  di preparazione scientifica e professionale
coerente con l'indirizzo di riferimento.
  2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano
in  due  periodi  biennali  e  in un quinto anno che prioritariamente
completa  il  percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione
di   competenze   mediante   l'approfondimento   delle  conoscenze  e
l'acquisizione  di capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
  3.  I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali
di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
  4.  Nell'ambito  dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con
le  universita',  con  le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e  coreutica  e  con quelle ove si realizzano i percorsi di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  sono  stabilite,  con
riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche
modalita'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita'
richieste  per  l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta
formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici,
ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,
nonche'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze  e  delle abilita'
necessarie  per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento
puo'  essere  realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro  di  cui  al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
nonche'  attraverso  l'attivazione  di  moduli  e  di  iniziative  di
studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
  5.  I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento    costituisce    titolo    necessario    per   l'accesso
all'universita'  ed  agli  istituti  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a
tutti  gli  altri  effetti  e  competenze  previsti  dall'ordinamento
giuridico.   L'ammissione   al   quinto   anno  da'  inoltre  accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore.
  6.  Il  sistema  dei  licei  comprende i licei artistico, classico,
economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico,
tecnologico  e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la
cultura  liceale,  definita  al comma 1, come previsto nei successivi
articoli.
  7.  Nel  liceo  economico  e  nel liceo tecnologico e' garantita la
presenza   di   una   consistente  area  di  discipline  e  attivita'
tecnico-professionali  tale  da  assicurare  il  perseguimento  delle
finalita'  e  degli  obiettivi  inerenti  alla specificita' dei licei
medesimi.
  8.  I  percorsi  liceali  artistico,  economico  e  tecnologico  si
articolano  in  indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi fabbisogni
formativi.
  9.  Al  superamento  dell'esame  di  Stato  conclusivo dei percorsi
liceali  di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma
liceale,  indicante  la  tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e
settore.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
          2005, n. 77, si vedano le note all'art. 1.