Art. 2. Finalita' e durata 1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla societa' nella realta' contemporanea, affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilita' e capacita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento. 2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8. 4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonche' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. 5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno da' inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore. 6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli. 7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico e' garantita la presenza di una consistente area di discipline e attivita' tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi inerenti alla specificita' dei licei medesimi. 8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. 9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.
Nota all'art. 2: - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note all'art. 1.