Art. 3.
                  Attivita' educative e didattiche

  1.  Al  fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto dovere di cui
all'articolo  1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi
liceali,   comprensivo  della  quota  riservata  alle  regioni,  alle
istituzioni  scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione
cattolica   in  conformita'  all'Accordo  che  apporta  modifiche  al
Concordato  lateranense  e  al  relativo  protocollo addizionale reso
esecutivo  con  la  legge  25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti
intese,  e'  articolato  in  attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti   gli   studenti,   attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di
indirizzo,  attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello
studente,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 4, e attivita' e
insegnamenti  facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4
a 11.
  2.  Al  fine  di realizzare la personalizzazione del piano di studi
sono  organizzati,  attraverso  il  piano  dell'offerta  formativa  e
tenendo  conto  delle  richieste  delle  famiglie  e  degli studenti,
attivita'   ed  insegnamenti,  coerenti  con  il  profilo  educativo,
culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4
a  11.  La scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed
opzionale  per  gli  studenti  e  la  loro frequenza e' gratuita. Gli
studenti   sono   tenuti  alla  frequenza  delle  attivita'  e  degli
insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione.  Al  fine  di ampliare e razionalizzare tale scelta,
gli  istituti  possono,  nella  loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.   Gli   istituti,   nella  loro  autonomia,  possono  ripartire
diversamente  il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle
attivita'  e  insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilita'
di bilancio.
  3.  Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attivita' e
insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello  studente,  attivita'  ed
insegnamenti  destinati  ad approfondimenti disciplinari coerenti con
la  personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per
gli  studi  successivi  di livello superiore, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto
salvo  quanto  stabilito  specificamente  per  il  percorso del liceo
linguistico  dall'articolo  7,  l'insegnamento, in lingua inglese, di
una  disciplina  non  linguistica compresa nell'orario obbligatorio o
nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.
  4.   In   caso   di   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento  previsti  per le attivita' e insegnamenti obbligatori,
gli  studenti  sono  tenuti  ad  utilizzare  le ore a loro scelta per
conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.
 
          Nota all'art. 3:
              -  La  legge  25 marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.".