Art. 7.
                          Liceo linguistico

  1.  Il  percorso  del  liceo  linguistico  approfondisce la cultura
liceale  dal  punto  di  vista  della  conoscenza  coordinata di piu'
sistemi   linguistici   e   culturali.   Fornisce  allo  studente  le
conoscenze,  le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per
conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle
lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l'italiano,  di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi
in forma critica e dialettica alle altre culture.
  2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti  gli  studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo
biennio  e  858  nel  quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e
insegnamenti  obbligatori  a  scelta  dello studente e' di 99 ore nel
primo  biennio,  66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno.
L'orario  annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33
ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e
33 ore nel quinto anno.
  3. Dal primo anno del secondo biennio e' previsto l'insegnamento in
lingua   inglese   di   una   disciplina  non  linguistica,  compresa
nell'orario  obbligatorio  o  nell'orario obbligatorio a scelta dello
studente.  Dal  secondo  anno del secondo biennio e' previsto inoltre
l'insegnamento,  nella  seconda lingua comunitaria, di una disciplina
non  linguistica, compresa nell'orario delle attivita' e insegnamenti
obbligatori  per  tutti  gli studenti o nell'orario delle attivita' e
insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.