Art. 8.
                     Liceo musicale e coreutico

  1.  Il  percorso  del  liceo musicale e coreutico, articolato nelle
rispettive  sezioni,  approfondisce  la  cultura liceale dal punto di
vista  musicale  o  coreutico,  alla luce della evoluzione storica ed
estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creativita'
e  delle  abilita'  tecniche  relative.  Fornisce  allo  studente  le
conoscenze,  le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per
conoscere  il  patrimonio  musicale  e  coreutico, assicurando, anche
attraverso  attivita'  di  laboratorio,  la  padronanza dei linguaggi
musicali   e   coreutici   sotto   gli  aspetti  della  composizione,
interpretazione,  esecuzione e rappresentazione. Assicura altresi' la
continuita'  dei  percorsi formativi per gli studenti provenienti dai
corsi  ad  indirizzo  musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della
legge 3 maggio 1999, n. 124.
  2.  L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti  gli  studenti  e'  di  627  ore nel primo biennio, 693 ore nel
secondo  biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono,
per  ciascuna  delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo
biennio  e  363  ore  nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario
annuale  per  attivita'  ed  insegnamenti  obbligatori a scelta dello
studente e' di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio
e  nel  quinto  anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti
facoltativi  e'  di  33  ore  nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel
terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 9, della
          legge 3 maggio 1999, n. 124:
              «9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola  media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
          sono  ricondotti  a ordinamento. In tali corsi lo specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
          obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
          provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
          di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale  di  strumento musicale nella scuola media nel
          periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno
          180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
          immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
          decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000  ai sensi della
          normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
          domanda,  nelle  graduatorie permanenti di cui all'art. 401
          del  testo  unico,  come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
          della  presente  legge, da istituire per la nuova classe di
          concorso  dopo  l'espletamento  della sessione riservata di
          cui  al  successivo periodo. Per i docenti che non siano in
          possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento di educazione
          musicale  nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
          permanenti  e'  subordinata  al  superamento della sessione
          riservata  di  esami  di  abilitazione all'insegnamento, da
          indire  per  la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
          2,  comma  4,  consistente in una prova analoga a quella di
          cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».