Art. 2.
                 Contenuto della prova attitudinale

  1. La  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo 8, comma 1, del
decreto  legislativo  ha  luogo  almeno  due  volte  l'anno presso il
Consiglio  nazionale.  L'esame,  da  svolgersi in lingua italiana, si
articola  nella  prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola
prova   orale,   come   stabilito   nel   decreto   dirigenziale   di
riconoscimento.
  2.  L'esame  si  svolge  in  lingua  italiana, e nel rispetto delle
condizioni  stabilite,  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto
dirigenziale  di  riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A)
al  presente  regolamento.  Il decreto dirigenziale di riconoscimento
specifica  le  prove  e  le materie d'esame tra quelle indicate nella
colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B
dell'Albo,  in  corrispondenza  alla  richiesta  di iscrizione in una
delle due diverse sezioni.
  3.  La  prova  scritta, della durata massima di sette ore, consiste
nello  svolgimento  di  uno  o  piu' elaborati vertenti sulle materie
indicate  nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su
cui svolgere la prova scritta.
  4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto
dirigenziale   di   riconoscimento,   oltre   che  su  ordinamento  e
deontologia professionale.
  5.  Il  Consiglio  nazionale  predispone un programma relativo alle
materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati
mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno
sessanta giorni prima della prova scritta.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
              «Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
          attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
          conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
          capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
          che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
          qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
              2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
          scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
          l'esercizio della professione.
              3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
          puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
              3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
          prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
          svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
          materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
          12.».