Art. 2. Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento. 2. L'esame si svolge in lingua italiana, e nel rispetto delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. 3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta. 4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».