Art. 3. Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli assistenti sociali con almeno otto anni di anzianita' di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'universita' o un istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello. 3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.