Art. 3.
                         Commissione d'esame

  1.  Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituita una commissione
d'esame  per  lo  svolgimento  della  prova attitudinale, composta da
cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
  2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e'
effettuata  tra  professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo
degli  assistenti  sociali  con  almeno  otto  anni  di anzianita' di
iscrizioni  in  tali  sezioni,  designati  dal  Consiglio  nazionale.
Qualora   non  sia  possibile  designare  i  componenti  effettivi  o
supplenti  secondo  i criteri indicati per mancanza di iscritti nella
sezione B dell'albo degli assistenti sociali e fino a quando permanga
tale  carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti
nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e
di  due  membri  supplenti e' effettuata tra professori di prima o di
seconda  fascia  o  ricercatori confermati presso un'universita' o un
istituto  universitario  della  Repubblica  nelle  materie  su cui e'
sostenuta  la  prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e
di  un  membro  supplente  e' effettuata tra magistrati del distretto
della  Corte  d'appello  di  Roma  o  collocati  fuori  ruolo  presso
amministrazioni  o  organi  centrali  dello  Stato, con qualifica non
inferiore a quella di magistrato di appello.
  3.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della
giustizia  e  dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal
componente,   designato   dal   Consiglio   nazionale,  con  maggiore
anzianita'  di  iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera
con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o
impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti
componenti  supplenti,  in ordine di anzianita'. In caso di assenza o
impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal
componente   con   maggiore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo
professionale.  Le funzioni di segretario sono svolte dal componente,
designato  dal  Consiglio  nazionale,  avente  minore  anzianita'  di
iscrizione  all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni
diverse  da  quelle  disciplinate  dall'articolo  6  sono  adottate a
maggioranza.
  4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della
commissione  nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio
nazionale sono a carico del predetto Consiglio.