Art. 6.
                Valutazione della prova attitudinale

  1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della
commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi  coloro  che  abbiano  riportato  in  ogni  prova scritta una
votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato
l'esame  da  parte  dei  candidati  che  abbiano conseguito, anche in
ciascuna  materia  della  prova  orale,  un punteggio complessivo non
inferiore a trenta.
  2.  Allo  svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due
componenti della commissione.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la commissione rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
  4.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
  5.  Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero
della  giustizia dell'esito della prova attitudinale mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.