Art. 6. Valutazione della prova attitudinale 1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.