Art. 4. (Delega di voto) 1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB puo' stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 139 del gia' citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 139 (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale e' richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantita' di azioni. "La CONSOB stabilisce" per societa' a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societa' di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.».