Art. 4.
                          (Delega di voto)
   1.  All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La
CONSOB  puo'  stabilire"  sono  sostituite dalle seguenti: "La CONSOB
stabilisce".
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 139 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   139   (Requisiti  del  committente).  -  1.  Il
          committente   deve  possedere  azioni  che  gli  consentano
          l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale
          e'  richiesta  la  delega in misura almeno pari all'uno per
          cento  del  capitale  sociale  rappresentato  da azioni con
          diritto  di  voto nella stessa e deve risultare iscritto da
          almeno  sei  mesi  nel  libro  dei  soci  per  la  medesima
          quantita'  di azioni. "La CONSOB stabilisce" per societa' a
          elevata  capitalizzazione  e ad azionariato particolarmente
          diffuso percentuali di capitale inferiori.
              2.  Ai  fini  previsti  dal comma 1, per le societa' di
          gestione  del  risparmio  e  per  i soggetti abilitati alla
          istituzione  di  fondi  pensione si tiene conto anche delle
          azioni  di  pertinenza  dei  fondi per conto dei quali essi
          esercitano il diritto di voto.».